In tema di cessione di azienda, il fideiussore che abbia pagato un debito aziendale sorto in capo al soggetto alienante è da ritenersi surrogato ex art. 1203 cc nei diritti del creditore.
Si tratta dunque dello stesso diritto del creditore, esercitato dal fideiussore in via surrogatoria, a fronte del medesimo debito inerente all’azienda, di cui risponde proprio il cessionario, a norma dell’art. 2560 comma 2 cc.
L’art. 2560 cc, infatti, prevede che:
- l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
- Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori
Una volta eseguito il pagamento, spetta al fideiussore, dunque, il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1203 cc e della disposizione speciale dell’art. 1949 c.c.: diritto in cui egli subentra in luogo del creditore.
Riguardo alla surrogazione, essa realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, in quanto l’adempimento del terzo non estingue l’obbligazione in senso oggettivo, ma piuttosto tacita la pretesa del creditore, senza liberare il debitore.
Si opera, quindi, una variazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio e si mira ad agevolare la soddisfazione del soggetto attivo del rapporto stesso, consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare l’accipiens.
Pertanto, come il creditore avrebbe potuto agire per il pagamento del dovuto sia verso l’alienante l’azienda, sia verso la cessionaria di questa, del pari la posizione giuridica attiva, in virtù del subentro per effetto dell’azione di surrogazione ad opera del fideiussore che abbia pagato, è esercitabile da lui nei confronti di entrambe le parti, a tutela della medesima posizione creditoria.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno- Rel. Nazzicone, con la ordinanza n. 19041 del 5 luglio 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA: SI APPLICA L’ART. 2560 CC, SECONDO COMMA
RISPONDE DEI DEBITI INERENTI L’ESERCIZIO DELL’AZIENDA CEDUTA ANCHE L’ACQUIRENTE DELL’AZIENDA SE GLI STESSI RISULTANO DAI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, giudice unico Ettore Pastore Alinante | 18.02.2014 | n.2611
DEROGABILE LA DISCIPLINA CODICISTICA IN TEMA DI OPPONIBILITÀ AI CREDITORI DELLA CESSIONE DEI DEBITI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA.
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti | 30.05.2017 | n.1773
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