In tema di procedimento sanzionatorio, il termine biennale di cui all’art. 69, co. II, del D. Lgs. n. 231/07 decorre dalla ricezione della contestazione notificata all’amministrazione procedente e detto procedimento si considera concluso con l’adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione (e non dalla notifica della contestazione ai “trasgressori”).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli, con la sentenza n. 847 del 12 maggio 2023, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta dalla banca avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, deducendo la violazione del termine biennale di cui all’art. 69 del D. Lgs. N. 231/07.
Secondo la tesi della banca opponente, infatti, l’opposto non aveva rispettato il termine biennale previsto dall’art. 69 predetto, avendo provveduto alla notifica del decreto sanzionatorio ben oltre tale termine e, precisamente, in data 12.02.2020.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto priva di pregio la tesi difensiva dell’opposto, secondo cui il suddetto termine dovrebbe decorrere dalla notifica della contestazione ai “trasgressori”, trovando tale interpretazione un ostacolo insormontabile nella stessa lettera della legge.
Nel caso di specie, si è reputato pertanto che il dies a quo dovesse decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell’opposto, della segnalazione dell’infrazione, la quale era da considerarsi fuori termine.
In definitiva, l’opposizione è stata accolta, con conseguente annullamento del decreto opposto.
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