La valida stipulazione della commissione di massimo scoperto – la cui questione si pone per il periodo successivo al 1° gennaio 2010, per effetto dell’art. 2 bis, 1° comma, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, convertito con modif. nella legge n. 2 del 2009 – presuppone la sua indicazione nel contratto e l’esplicitazione dei criteri e delle modalità di calcolo della stessa, dovendosi escludere la nullità qualora siano indicati la percentuale e il valore sul quale la stessa deve essere calcolata. (Cass., 20 giugno 2022, n. 19825; Cass., 16 maggio 2019, n. 12997).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello dell’Aquila, Pres. Del Bono- Rel. Cerolini, con la sentenza n. 1149 del 17 luglio 2023, con la quale è stato rigettato l’appello proposto avverso la banca fondato sul rilievo per il quale quest’ultima avrebbe applicato le commissioni di massimo scoperto senza indicazione dei relativi criteri di calcolo e avrebbe illegittimamente applicato la capitalizzazione degli interessi passivi, omettendo di rendere disponibile al Cliente la documentazione necessaria per verificare adeguatamente la legittimità delle relative clausole.
Nel caso di specie i contratti di apertura di credito prodotti in giudizio risalivano ad una data anteriore a quella sopra indicata e comunque la predetta commissione era indicata sia nella percentuale sia per l’importo al quale tale percentuale si applicava (generalmente sulla somma eccedente l’importo di € 100.000,00), per cui, considerando anche la data di stipulazione dei contratti di apertura di credito, la predetta nullità doveva essere esclusa.
L’appello è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CMS: VALIDA SE PATTUITI TUTTI GLI ELEMENTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARLA
LA CLAUSOLA DEVE PRECISARE PERCENTUALE, BASE DI CALCOLO, CRITERI E PERIODICITÀ DI ADDEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 24.02.2016 | n.264
CMS: NULLA SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA NEL CONTRATTO E NON SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA
VANNO SPECIFICATE LA PERCENTUALE ED IL VALORE SUL QUALE DOVESSE ESSERE CALCOLATA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Amatore | 20.06.2022 | n.19825
CSM: LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA PERCHÉ PRIVA DI CAUSA NON PRODUCE NULLITÀ DELLA COMMISSIONE
PER IL CALCOLO DEL TEG CONTRATTUALE VANNO APPLICATE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Carlo Salvatore Hamel | 22.09.2023 | n.655
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