In tema di deposito telematico, l’ingresso o meno nel corrispondente fascicolo di atti genericamente enumerati in calce all’atto principale, ed ivi citati in punto di “elenco” degli stessi, non rimette al cancelliere (cioè all’ufficio accettante) la certificazione del rispettivo e reale avvenuto deposito.
Esso, infatti, dipende da omogeneo e relativamente autonomo deposito telematico degli atti cd. secondari o di corredo complementare, senza connessione, per di più, neanche con le discrezionali denominazioni finali per essi utilizzate dall’avvocato depositante.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres.- Rel. Massimo Ferro, con la ordinanza n. 28403 del 11 ottobre 2023.
Nel caso di specie accadeva che l’avvocato impugnava per revocazione una ordinanza della Suprema Corte, che dichiarava l’improcedibilità del ricorso contro una precedente sentenza CNF per il mancato deposito insieme al ricorso di copia autentica della decisione impugnata.
La Suprema Corte si pronunciava affermando che nel deposito telematico del ricorso in Cassazione, la mera elencazione in calce all’atto principale degli altri atti collegati non costituisce certificazione dell’effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte. Non procedendo il cancelliere ad alcuna sottoscrizione dell’indice del fascicolo della parte, ai fini dell’attestazione dell’esistenza di tali atti nel fascicolo occorre un loro autonomo deposito telematico.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE QUESTIONE È PRIORITARIA RISPETTO ALL’INAMMISSIBILITÀ
Ordinanza | Cass. civ., Sez. Unite, Pres. Raimondi – Rel. Terrusi | 24.07.2023 | n.22074
CASSAZIONE: IMPROCEDIBILE IN CASO DI OMESSO DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
LA CONOSCENZA DELLA SENTENZA NON È DESUMIBILE DA ALTRI ATTI DEL PROCESSO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Leone – Rel. De Felice | 13.12.2022 | n.36255
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