In base alle istruzioni emesse da Banca d’Italia” nell’anno 2009 “i costi di gestione del conto non rilevano tra gli oneri nell’ipotesi in cui il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento (cioè dell’apertura di credito)”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Genova, Pres. Castiglione – Rel. Dari, con la sentenza n. 877 del 18 luglio 2023, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla banca con riforma della somma dalla stessa dovuta alla correntista.
La Corte ha evidenziato che l’appellato “pur svolgendo anche un’attività imprenditoriale, ha agito in giudizio anche quale “consumatore” (c.f.r. atto di citazione), dimostrando così che il conto acceso presso l’istituto di credito è stato utilizzato non solo in virtù dell’apertura di credito (circostanza oltretutto mai allegata, neppure in questo grado)”, pertanto, “si ritiene che tali costi, che sono i normali costi di gestione, non possono rientrare negli oneri inclusi”.
La Corte, tenuto conto che il CTU in primo grado aveva evidenziato che, nell’ipotesi in cui non si tenesse conto di tali “oneri” nel calcolo del TEG, non si sarebbe avuto il superamento dei limiti dell’usura, ha ritenuto che dalla somma dovuta da Banca alla correntista dovesse essere portato in decurtazione l’importo di € 11.341,71, imputato ad usura per ius variandi.
Per tali motivi, il ricorso della banca è stato accolto e la sentenza impugnata riformata con detrazione della somma non dovuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CALCOLO T.E.G.: AI FINI DELL’USURARIETÀ, NON SI COMPUTA LA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
LE SPESE DI ASSICURAZIONI SONO INCLUSE SOLO SE SONO “COLLEGATE” ALL’OPERAZIONE DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Nicola Alessandro Vecchio | 03.03.2023 | n.267
TALE VOCE COSTITUISCE UNA SPESA POTENZIALE COLLEGATA AD UN’EVENTUALE NUOVA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 22.10.2020 | n.449
USURA-MUTUO: I COSTI EVENTUALI NON SI COMPUTANO NELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO
IL CASO DELLA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
Sentenza | Tribunale di Messina, Giudice Giuseppe Minutoli | 28.06.2021 | n.1314
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