Nelle azioni di ripetizione d’indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l’applicazione di un tasso usurario, l’attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l’applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l’incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l’interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l’attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo, con la sentenza n. 296 dell’11 gennaio 2023, con la quale è stata rigettata la domanda di invalidità del mutuo fondiario stipulato con la banca convenuta per una assunta usurarietà degli interessi applicati ed indeterminabilità degli stessi.
Il Tribunale ha rilevato come l’allegazione di parte attrice, sebbene puntuale, fosse radicalmente inattendibile, perché, ai fini del calcolo del TEG, non era rispettosa delle modalità di calcolo dettate tempo per tempo dalla Banca d’Italia (in spregio del cd. principio di simmetria: cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018) “contaminando” il calcolo del TEG con l’ammontare della commissione di estinzione anticipata del mutuo ed altri oneri eventuali.
Infatti, il Tribunale ha evidenziato che “con particolare riguardo alla problematica della rilevanza usuraria dei c.d. “oneri eventuali” (tra cui certamente vi è la penale di estinzione anticipata) al momento della conclusione del contratto, tali oneri esprimono un peso economico e finanziario nullo, e proprio per questo non sono in grado di determinare il superamento del limite oltre il quale è configurabile l’usura oggettiva ex art. 644, comma 3, c.p. Affinché gli oneri eventuali assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG dell’operazione, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente; allo stesso modo, è irrilevante un ipotetico worst case”.
Pertanto, la denunziata usura – in quanto fondata su metodi di calcolo errati – non poteva in alcun modo riscontrarsi.
La domanda di ripetizione è stata rigettata e l’attrice condannata al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IRRILEVANTE LA TESI DELLA POTENZIALITÀ CHE CONSENTIREBBE DI DOLERSI DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI MORATORI A PRESCINDERE DAL REALE INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione | 20.04.2021 | n.299
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
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