Il protesto dell’assegno rubato o smarrito, presentato all’incasso, è un atto pienamente legittimo e rispondente alle regole del diritto cartolare, anche se:
1 il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all’autorità giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell’assegno allo sportello;
2 il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l’importo cartolare;
3 l’assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista. La banca presso cui il titolo di credito sia domiciliato per il pagamento, dunque, è obbligata a far constatare il mancato pagamento mediante l’elevazione del protesto, a tutela delle ragioni di regresso del portatore.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia, con la sentenza n. 445 del 3 aprile 2023, con la quale è stata rigettata la domanda di accertamento della responsabilità della banca con conseguente risarcimento danni per avere quest’ultima elevato il protesto a carico del correntista, segnalandolo al notaio, nonostante avesse potuto constatare che il predetto assegno recava una firma diversa e non corrispondente a quella depositata dal correntista stesso presso l’istituto di credito trattatario.
Invero, il Tribunale ha rilevato che “la firma apposta sull’assegno, la cui copia è allegata al fascicolo di parte attrice, risulta ictu oculi illeggibile e, dunque, non riconducibile al nominativo – diverso da quello del correntista – di chi materialmente ha emesso l’assegno, con la conseguenza che la banca ha dovuto procedere al protesto nei confronti del correntista, secondo quanto disposto dalla normativa di settore.
Anche in questo caso, infatti, come nell’ipotesi classica di protesto per insufficienza di fondi, la banca, a fronte della presentazione dell’assegno rubato per l’incasso non ha alternative al protesto, in quanto non potendo procedere al pagamento, dovrà, necessariamente, protestare l’assegno, indicandone la relativa causale, così bloccando la circolazione del titolo.
Nel caso di specie, pertanto, correttamente i convenuti (banca e notaio) hanno provveduto a protestare l’assegno nei confronti del correntista, specificando nella motivazione la contraffazione della firma e la non corrispondenza della stessa allo specimen del correntista, al fine di distinguere il protesto de quo, levato per la causale “assegno denunciato smarrito o rubato – assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”, da quello levato per insufficienza di fondi”.
Pertanto, il comportamento tenuto dalla banca trattaria è stato ritenuto conforme alla normativa di settore e il protesto elevato nei confronti del correntista pienamente legittimo.
Per tali motivi, la domanda attorea è stata rigettata con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PAGAMENTO DI ASSEGNI NON TRASFERIBILI A SOGGETTO DIVERSO DAL PRENDITORE: RESPONSABILITÀ
L’ALTERAZIONE DEL TITOLO DEVE ESSERE RILEVABILE “ICTU OCULI”
Sentenza | Corte di Appello di Catanzaro, III Sez. Civ., Pres Majore – Rel. Barillari | 18.05.2021 | n.703
ASSEGNO BANCARIO: LA BANCA È RESPONSABILE SE LA CONTRAFFAZIONE È VISIBILE ICTU OCULI
ANCHE SE IL TITOLO È MUNITO DI CLAUSOLA NON TRASFERIBILE
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Est. Marianna D’Avino | 17.07.2014 | n.3274
ASSEGNO CONTRAFFATTO: BANCA RESPONSABILE SOLO QUANDO L’ALTERAZIONE È RILEVABILE ICTU OCULI
RESPINTA LA DOMANDA DI CLIENTE PER UN ASSEGNO FALSIFICATO OVE LE ALTERAZIONI ERANO RISCONTRABILI SOLTANTO MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PARTICOLARI SOFISTICATE TECNICHE D’INDAGINE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Unico dott. Michele Caccese | 24.12.2012 | n.13793
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