Nell’ambito del concordato semplificato non possono essere concesse le misure protettive, in quanto:
i) l’art. 54 del CCII nel disciplinare le misure cautelari e protettive ne prevede l’emissione da parte del Tribunale nel corso di diversi procedimenti disciplinati dal CCII senza menzionare, tra questi, il concordato semplificato; ii) gli artt. 25 sexies e septies del CCII in tema di concordato semplificato non contengono la previsione della possibilità di emettere misure protettive limitandosi, l’art. 25 sexies, a rinviare all’applicazione, in quanto compatibili, di alcune specifiche norme del concordato preventivo, senza effettuare un rinvio all’intera disciplina; iii) la precisa elencazione dei procedimenti nell’ambito dei quali possono essere emesse le misure protettive, contenuta nell’art. 54 CCII, oltre che negli artt. 18 e 19 CCII per la composizione negoziata della crisi, e la loro peculiare disciplina, che comporta una rilevante compressione dei diritti dei creditori e le caratterizza come provvedimenti eccezionali, non consente di ritenere che le misure protettive siano istituto generale, applicabile ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi in cui sono espressamente previste; iv) le specificità del concordato semplificato (che non prevede la votazione dei creditori e richiede l’apporto di utilità, non predeterminata, per il soddisfacimento dei creditori) lo rendono profondamente differente dal concordato preventivo non potendosi ritenere che di quest’ultimo sia una species alla quale siano applicabili le norme del concordato preventivo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Pres. Nosengo – Rel. Pittaluga, con il decreto del 25 novembre 2022, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione delle misure protettive nell’ambito di un concordato semplificato.
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