In sede di opposizione all’esecuzione, non è consentito, in nessun caso, eccepire la compensazione, né propria né cd. impropria, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenute comunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione. È, in tal caso, possibile e necessario proporre l’impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo, per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei presupposti di quest’ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell’altra.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo, con l’ordinanza n. 31130 dell’8 novembre 2023, con la quale è stato accolto il secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.
La società ricorrente, resasi cessionaria del credito di cui al titolo esecutivo dalla società che ne era originariamente titolare, deduceva che sarebbe stata erroneamente riconosciuta la compensazione tra il credito dell’opponente (di importo maggiore di quello intimato) nei confronti della stessa cessionaria e quello oggetto del precetto, sebbene detto credito fosse stato contestato e sebbene la compensazione non fosse stata chiesta e riconosciuta in sede di cognizione, pur essendo entrambi i crediti già esistenti.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso affermando che “i presupposti della pretesa compensazione (sia che si trattasse di compensazione in senso tecnico sia, anzi a fortiori, se si trattasse di compensazione cd. impropria) si sono certamente verificati in tempo utile per essere dedotti nel corso del giudizio di cognizione e, di conseguenza, la compensazione stessa avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
La circostanza che il giudice della cognizione la abbia, almeno implicitamente, esclusa, operando due distinte condanne reciproche, invece dell’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, avrebbe potuto e dovuto essere eventualmente contestato con l’impugnazione della sentenza emessa in sede di cognizione.
Le considerazioni che precedono risultano dirimenti e rendono, in definitiva, superfluo stabilire se nella specie si tratta di compensazione in senso tecnico, (la quale) costituisce un semplice accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, che può (e quindi deve) essere compiuto dal giudice anche d’ufficio; di conseguenza, esso può essere sollecitato dalla parte interessata ma, comunque, va certamente operato (eventualmente anche di ufficio) dal giudice, all’esito del giudizio di cognizione. Se, invece, il giudice della cognizione non disponga in tal senso, pur avendo il potere-dovere di farlo (anche di ufficio), ciò necessariamente implica che non ha riconosciuto la sussistenza dei necessari presupposti. Laddove la parte intenda contestare tale mancato riconoscimento può e deve impugnare la relativa pronuncia di cognizione, ma non può proporre la questione in sede esecutiva”.
Pertanto, ne è conseguito che “non è possibile, in nessun caso, eccepire la compensazione, neanche quella cd. impropria, in sede esecutiva, quando le reciproche pretese derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, perchè esse sono state, evidentemente, ritenute autonome o, comunque, non suscettibili di reciproca elisione, in sede di cognizione”.
Per tali motivi, il ricorso è stato accolto con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSAZIONE: NON OPERA SE IL CONTROCREDITO VANTATO DAL CLIENTE È SUB IUDICE
NON PUÒ APPLICARSI LA DISCIPLINA DELL’ART. 1243 C.C. ALLE OBBLIGAZIONI NON CERTE E NON LIQUIDE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Sergio Casarella | 13.09.2021 | n.106
COMPENSAZIONE: PRESUPPONE IL DEFINITIVO ACCERTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DA ESTINGUERE?
INVESTITE DELLA QUESTIONE LE SEZIONI UNITE
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè Rel. Vivaldi | 11.09.2015 | n.18001
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