In tema di accertamento giudiziale, il correntista ha interesse, prima della chiusura del conto, all’accertamento della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.
Il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Valentino, con l’ordinanza n. 30850 del 6 novembre 2023.
In primo grado la correntista convenuta aveva richiesto la condanna della banca alla restituzione di somme illegittimamente addebitate, “previa determinazione dei saldi effettivi”.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, limitandosi ad accertare il saldo, depurato degli addebiti illegittimi, alla data del 30 aprile 2010, poichè il rapporto era ancora in essere. La sentenza di primo grado è stata poi confermata dalla Corte d’appello.
Il ricorso presentato dalla banca convenuta è stato rigettato in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che dovesse considerarsi meritevole di tutela l’interesse della correntista all’accertamento della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, già prima della chiusura del conto “atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
Il ricorso è stato rigettato e la banca condannata alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. NON PUÒ IN ALCUN CASO SUPPLIRE AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Matera, Giudice Angelo Franco | 09.01.2023 | n.21
CIÒ IN QUANTO LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO È STRUMENTALE ALL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino | 01.06.2023 | n.1242
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno