In tema di disconoscimento di cui all’art. 2719 cc, il disconoscimento formale deve avvenire con una specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale, a pena di inefficacia.
Occorre dunque una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzia/i di quello prodotto rispetto all’originale.
Questo è il principio espresso dalla Tribunale di Spoleto, Giudice Martina Marini, con la sentenza n. 559 del 19 luglio 2023.
Accadeva che il creditore chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Spoleto decreto ingiuntivo nei confronti di debitore e fideiussore per un credito scaturente dal contratto di finanziamento sottoscritto precedentemente dal debitore con una banca, poi ceduto alla creditrice ricorrente.
Gli ingiunti si opponevano al decreto, chiedendone la revoca. In particolare, disconoscevano la conformità della copia del contratto all’originale ex art. 2719 cc.
Il giudice affermava che il disconoscimento operato dagli opponenti non può ritenersi efficace, posto che la stessa non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla creditrice, né ha indicato puntualmente peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi essendosi limitata a denunciarne la illeggibilità.
Infatti, ai fini del disconoscimento di cui all’art. 2719 cc, la recente giurisprudenza di legittimità ha introdotto il requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale. In altre parole, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzia/i di quello prodotto rispetto all’originale“.
Per questo il giudice rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava il debitore e il fideiussore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE ONERE NON È ASSOLTO MEDIANTE LA LORO ALLEGAZIONE AD UNA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia | 23.06.2023 | n.825
NON VI PUÒ ESSERE ALCUN APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Varani, Rel. Nardozza | 14.11.2022 | n.3588
DISCONOSCIMENTO FIRMA: ONERE DI REITERARE IL DISCONOSCIMENTO IN CASO DI DEPOSITO DELL’ORIGINALE
IN MANCANZA IL DOCUMENTO È TACITAMENTE RICONOSCIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Moscarini | 07.03.2022 | n.7340
DISCONOSCIMENTO FIRMA: VA CONFERMATO SE PRODOTTO NUOVAMENTE L’ORIGINALE DELLA SCRITTURA
SE LA PARTE DISCONOSCENTE NON COMPARE, LA SCRITTURA DEVE DARSI PER RICONOSCIUTA, EX ART. 215 CPC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli | 30.03.2019 | n.6857
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO: INAMMISSIBILE OVE NON ESPRESSO IN MODO FORMALE ED INEQUIVOCO
A FRONTE DI CONTESTAZIONI GENERICHE, NON SI DEVE PROPORRE ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia | 22.03.2017 | n.573
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