In tema di rapporti tra procedure concorsuali ed esecuzione individuale, anche nel contesto della Liquidazione Controllata, introdotta con il Codice della Crisi d’Impresa, sussiste il privilegio processuale a favore del creditore fondiario, che può iniziare o proseguire l’esecuzione sui cespiti oggetto di ipoteca.
Infatti, tra le principali innovazioni di tipo sistematico, introdotte dal CCII nelle procedure da sovraindebitamento, si annovera quella che attribuisce alla liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 ss. CCII (a differenza della liquidazione del patrimonio di cui alla l. 3/2012), la medesima struttura generale, così come la stessa funzione sostanziale, proprie della liquidazione giudiziale.
A tal proposito, se, nel regime della l. 3/2012, la liquidazione del patrimonio costituiva una procedura esclusivamente volontaria, concepita come un beneficio per il debitore, nell’attuale, l’iniziativa viene riconosciuta, ad esempio, anche al creditore e, in talune e limitate ipotesi, al P.M.
Nel nuovo assetto delle procedure da sovraindebitamento, un medesimo corpus normativo regge le procedure cc.dd. maggiori e le altre: ed il Legislatore ha enfatizzato le similitudini strutturali e funzionali tra il concordato preventivo ed il concordato minore (che ha assunto del primo anche la denominazione, dismettendo il nomen di accordo), così come tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.
Riconoscere la sussistenza del privilegio processuale, in favore del fondiario, costituisce, pertanto, una piana interpretazione estensiva, e non più una (forse audace) applicazione analogica dell’art. 41 T.U.B.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel.Galasso, con la sentenza n. 57 del 24 novembre 2023.
Nella vicenda in esame, un debitore-consumatore, assumendosi sovraindebitato, domandava l’apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, ai sensi degli artt. 268 ss. CCII.
Tra le passività denunziate, rientrava anche un debito contratto dall’istante con una Banca, nascente dalla sottoscrizione di un contratto di mutuo fondiario.
Nel pronunziarsi per l’apertura della Liquidazione Controllata, il Tribunale ha, pertanto, affrontato il tema della possibile “conservazione” dei cc.dd. privilegi fondiari, anche in relazione all’impianto delle procedure di sovraindebitamento emergente dal “nuovo” Codice della Crisi d’Impresa, approfondendo la questione della possibile introduzione o prosecuzione di procedure esecutive individuali in costanza di liquidazione, senza “dimenticare” che la questione è stata rimessa, di recente, alla Corte di Cassazione per mezzo del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ma nondimeno sottraendosi dal prendere una chiara e coerente posizione.
Il ragionamento prende le mosse dalla considerazione che le procedure da sovraindebitamento sono, attualmente, disciplinate dalla medesima fonte normativa che regola le procedure cc.dd. maggiori: sicché pure nelle procedure da sovraindebitamento si applicano, ad esempio, i principi processuali contenuti negli artt. 7 (trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza) e 8 (durata massima delle misure protettive, limitatamente agli strumenti di regolazione, diversi dalla liquidazione).
Tra le principali innovazioni di tipo sistematico, introdotte dal CCII nelle procedure da sovraindebitamento – ha notato il Tribunale – si annovera quella che attribuisce alla liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 ss. CCII (a differenza della liquidazione del patrimonio di cui alla l. 3/2012), la medesima struttura generale, così come la stessa funzione sostanziale, proprie della liquidazione giudiziale.
Se, nel regime della l. 3/2012, la liquidazione del patrimonio costituiva una procedura esclusivamente volontaria, concepita come un beneficio per il debitore, nell’attuale, l’iniziativa viene riconosciuta, ad esempio, anche al creditore e, in talune e limitate ipotesi, al P.M.
Nel nuovo assetto delle procedure da sovraindebitamento, un medesimo corpus normativo regge le procedure cc.dd. maggiori e le altre: ed il Legislatore ha enfatizzato le similitudini strutturali e funzionali tra il concordato preventivo ed il concordato minore (che ha assunto del primo anche la denominazione, dismettendo il nomen di accordo), così come tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.
«Riconoscere la sussistenza del privilegio processuale, in favore del fondiario, costituisce, pertanto, una piana interpretazione estensiva, e non più una (forse audace) applicazione analogica dell’art. 41 T.U.B».
L’interpretazione letterale, che nega il privilegio processuale del fondiario, perché manca nella formulazione del menzionato art. 41 T.U.B. un riferimento alla liquidazione controllata, sembra, del resto, trascurare che tale disposizione continua, ancora oggi, a riferirsi al solo fallimento.
La tutela del creditore fondiario, nella procedura di liquidazione giudiziale, risulta, invero, affidata ad una lettura non letterale del dato normativo, la quale si fonda (nonostante la contraria, ma inattuata previsione della legge delega: art. 7, co. 4, lett. ‘a’, l. 155/2017) o sulla previsione (ex art. 349 CCII) della sostituzione della parola ‘fallimento’ con la locuzione ‘liquidazione giudiziale’, oppure (o contemporaneamente) sulla medesima identità di struttura e funzione che, a prescindere dalla denominazione degli istituti, caratterizza il fallimento e la liquidazione giudiziale.
Proprio, poi, a causa della eadem ratio, sussistente tra le due procedure di liquidazione (giudiziale e controllata), il quinto comma dell’art. 270 CCII prevede, espressamente, che nella liquidazione controllata si applicano l’art. 143, in quanto compatibile, e gli artt. 150 e 151.
Se si conduce un esame attento del 5 comma dell’art. 270 CCII – si legge nel prosieguo della sentenza – gli effetti dell’apertura della liquidazione controllata, in relazione ai giudizi pendenti, appaiono coincidere con gli analoghi effetti determinati, ancora sui rapporti processuali, dall’apertura della liquidazione giudiziale, purché compatibili: nessun dubbio sussiste circa il rispetto della disciplina del concorso sostanziale (art. 150 CCII) e formale (art. 151 CCII), e delle relative eccezioni, anche nella liquidazione controllata.
Dalla mancanza della clausola di compatibilità nell’art. 270, co. 5, CCII, rispetto all’art. 150 CCII, deriva che il Legislatore abbia inteso confermare, in tema di rapporti tra liquidazione controllata e procedure esecutive, il medesimo rapporto esistente tra queste ultime e la liquidazione giudiziale.
Per il Collegio beneventano, è, altresì, «evidente che l’art. 270, co. 5, CCII, esprima una netta differenza, rispetto al previgente art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), l. 3/2012, che vietava, expressis verbis, qualsiasi azione esecutiva sul patrimonio del debitore, dopo l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio».
La giurisprudenza di merito, di conseguenza, aveva affermato il carattere assoluto del divieto di azioni individuali, senza alcun rinvio ad altre norme (id est, l’art. 51 l. fall., o l’art. 41, comma 2, T.U.B.).
Opposta, invece, la scelta del Legislatore della crisi d’impresa che, anziché replicare, nell’art. 270 CCII, il principio enunciato dal menzionato art. 14 quinquies, l. 3/2012, ha optato per un integrale rinvio all’art. 150 CCII.
In questa situazione, il rinvio, che mancava nella disciplina previgente, oggi esiste, ed è contenuto nell’art. 270 CCII: che, per quanto sopra detto, non può intendersi riferito alla sola regola, ma, altresì, all’eccezione, ivi richiamata.
Perentoria, qui, l’affermazione del Tribunale: «non si comprenderebbe, del resto, quale potrebbe essere la ratio dell’eventuale mancata estensione del privilegio processuale, ex art. 41 T.U.B., alla liquidazione controllata».
Non potrebbe, in contrario agli argomenti ed alle conclusioni sin qui esposti, invocarsi, al fine di promuovere un’interpretazione ‘costituzionalmente orientata’, oppure di sollevare una questione di legittimità costituzionale (immediatamente o decorso il biennio), l’art. 7, co. 4, lett. ‘a’, della legge delega (n. 155/2017), che detta il seguente principio al Legislatore delegato:
«escludere l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1».
Quanto alla figura dell’interpretazione ‘costituzionalmente orientata’, si dovrebbe affermare o che il privilegio ex art. 41 T.U.B. contrastasse con qualche norma della Costituzione e che fossero possibili più opzioni ermeneutiche, oppure che il mero fatto che sia rimasta inattuata, in parte, la delega legislativa comportasse che il giudice ordinario possa reinterpretare la normativa preesistente alla delega, per adeguarla ai principi impartiti al Legislatore delegato.
Circa il primo punto – si legge in motivazione – non soltanto non si vede quale sarebbe l’interpretazione alternativa (in mancanza di una pluralità di ipotesi ermeneutiche, non può neppure parlarsi di interpretazione costituzionalmente orientata: la quale costituisce una scelta tra diverse alternative), ma neppure la norma, cui l’esegesi corrente si contrapporrebbe: se si dovesse pensare all’art. 3, si tratta di scelte di politica economica, di lunga data, delle quali (seppur sotto altro profilo) già si è occupata la Corte Costituzionale, escludendo il contrasto (cfr. Corte Cost., sent. n. 175/2004): e, dunque, escludendo, così, la possibilità, altresì, di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Sulla base di questi rilievi, il Collegio ha dichiarato l’apertura della liquidazione controllata, disponendo che, «dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario».
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL CREDITORE FONDIARIO HA FACOLTÀ DI PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE INTRAPRESA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: È AMMISSIBILE L’ISTANZA CONGIUNTA PER L’ACCESSO A UN’UNICA PROCEDURA DI TIPO FAMILIARE
IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |
PRIVILEGI FONDIARI: LA DISCIPLINA DEL CREDITO FONDIARIO NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno