In materia di contratti di mutuo fondiario, la funzione dell’I.S.C. è quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, il costo totale effettivo del finanziamento, al fine di mettere il cliente in grado di conoscere l’effettiva onerosità dell’operazione che intende compiere.
La sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’I.S.C. non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, sicché non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 T.U.B. mediante la sostituzione dei tassi d’interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Casaregola, con la sentenza n. 4781 del 10 novembre 2023.
Nel caso di specie, la banca incorporante citava in appello il mutuatario per impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che risultando il TAEG del 3,24%, e quindi superiore rispetto a quello indicato in contratto (pari al 2,93%) doveva ritenersi applicabile l’art. 117 TUB, con rielaborazione del piano di ammortamento con applicazione dei tassi bot.
Nello specifico la banca deduceva che l’I.S.C non rappresentava una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Conseguentemente, la sua erronea quantificazione, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, non avrebbe potuto comportare una maggiore onerosità del contratto, per cui, in difetto di un’espressa previsione normativa in tal senso, difettavano i presupposti per ritenere applicabili i tassi sostitutivi di cui all’art. 117 T.U.B.
Il giudice del gravame, condividendo tale tesi, accoglieva l’appello, con condanna del mutuatario alla corresponsione della somma ricevuta in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TAEG-ISC: NON È UN ELEMENTO GENETICO ED ESSENZIALE DEL CONTRATTO
SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA SUL COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 06.10.2023 | n.3916
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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