La notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, L.Fall. si perfeziona nel momento in cui perviene all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e ciò che rileva a tali fini è la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario. Deve dunque concludersi che solo la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, mentre non sono previste particolari modalità attestative circa l’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Vella, con l’ordinanza n. 29756 del 26 ottobre 2023.
Alla luce del principio di diritto già menzionato, la Suprema Corte ha afferma che “solo la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati – salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione (Cass. 6912/2022) – mentre la norma non prevede particolari modalità attestative circa l’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC”.
Pertanto, dal momento che non caso di specie la RAC non era stata generata nè prodotta, in mancanza di esito positivo della notifica, la contumacia della società fallita risultava irritualmente dichiarata senza il rispetto degli oneri notificatori contemplati dall’art. 15, comma 3, l.fall.
Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, per effetto del quale la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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