In materia di truffa informatica, quando il cliente si privi colpevolmente della possibilità di consentire un accertamento completo e oggettivo dei fatti di causa attraverso l’esame del pc (che lo stesso ha eliminato) e del telefono (la cui memoria ha egli stesso ripristinato), la carenza probatoria che ne deriva- in punto di verifica circa le modalità attraverso cui la predetta truffa sia stata compiuta- non può che ricadere sul cliente medesimo, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire a quest’ultimo di trarre un inammissibile vantaggio probatorio da una sua diretta negligenza.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Savona, Giudice Eugenio Tagliasacchi, con la sentenza n. 265 del 14 aprile 2023.
Il Tribunale ha rilevato che sul piano probatorio risultava un’evidente lacuna, onere che peraltro ricadeva sull’attore-correntista, dal momento che la prova concreta delle effettive modalità di acquisizione dei dati poteva essere utilmente fornita solo ed esclusivamente dallo stesso, attraverso un accesso tempestivo tanto al suo pc quanto al suo telefono cellulare, essendo questi i dispositivi attraverso i quali egli operava sul proprio conto corrente.
L’oggettiva impossibilità di accertamento dipendeva da un fatto imputabile allo stesso attore. Infatti, inspiegabilmente, il medesimo non solo non aveva mai fatto eseguire alcun accertamento su tali dispositivi, pur essendosi avveduto della frode, ma aveva addirittura eliminato il proprio pc portatile e aveva ripristinato (ossia azzerato i dati) del telefono cellulare. Pertanto, è stata addebitato alla sua negligenza il fatto che le credenziali fossero transitate nella disponibilità di terzi.
La domanda di parte attrice è stata respinta e le spese di lite compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ONERE DELLA PROVA CONTRARIA RICADE SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Francesca Malgoni | 05.07.2023 | n.821
SUSSISTE COLPA GRAVE DELLA CORRENTISTA CHE IGNORI GLI ELEMENTI DI ALLERTA POSTI IN ESSERE DALL’ISTITUTO DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo | 11.09.2023 | n.12832
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 11/2010 NON BASTA DIMOSTRARE DI AVERE ADOTTATO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA RAGIONEVOLMENTE ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 30.11.2022 | n.10743
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