Nell’espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell’atto al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza (oppure l’accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l’inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l’atto iniziale del processo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rubino- Rel. Saija, con la sentenza n. 32804 del 27 novembre 2023.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che la notificazione dell’atto di pignoramento per cui era causa non poteva che dirsi inesistente. Essa, infatti, venne tentata dall’ufficiale giudiziario incaricato in data 11.5.2018, ma restituita al mittente con la dicitura “perchè sconosciuto all’indirizzo in atti”.
In dette condizioni, dunque, l’atto di pignoramento era inesistente non tanto (e non solo) perchè era del tutto mancata l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale “interno” alla fattispecie di cui all’art. 543 c.p.c., ma perchè era del tutto mancata la notifica dell’atto, ossia un elemento di struttura che impediva ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicchè l’azione esecutiva non era mai tecnicamente iniziata, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come sostanzialmente e correttamente denunciato dal ricorrente.
È stata dunque dichiarata l’inesistenza del pignoramento, per come eseguito nei confronti dell’opponente, e per l’effetto l’annullamento dell’ordinanza, conseguentemente cessando il vincolo pignoratizio su quanto dovuto dal terzo pignorato al debitore esecutato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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