In tema di truffa informatica, possono costituire colpa grave solo le condotte negligenti dell’utente pagatore che afferiscono alla propria sfera di influenza, condotte che, in particolare, comportano una grave violazione degli obblighi, tra cui il dovere di custodia e sicurezza delle credenziali personalizzate di autenticazione.
Pertanto, è da considerarsi negligente – e dunque sussiste responsabilità esclusiva per colpa grave- la condotta dell’utente che, ricevuto il messaggio contente il PIN temporaneo per attivare il servizio di pagamento sul dispositivo dei truffatori, abbia comunicato il medesimo nonostante la banca avesse avvertito l’utente di non comunicarlo ad alcun operatore.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Francesco Ferrari, con la sentenza n. 847 del 2 febbraio 2023, con la quale è stata rigettata la domanda attorea nei confronti della banca convenuta in quanto provata l’esclusiva responsabilità dell’utente.
Quest’ultimo, infatti, aveva divulgato le proprie credenziali credendo di rispondere ad un impiegato della banca convenuta, avendo ricevuto una chiamata da un numero che appariva, sul proprio cellulare, riferito all’utenza di quest’ultima. Secondo la prospettiva attorea trattavasi di un errore incolpevole, considerato inoltre che la telefonata con il sedicente impiegato era stata preceduta dalla ricezione di alcuni messaggi telefonici che avvisavano di presunti malfunzionamenti e poi di operazioni di aggiornamento.
Il Tribunale ha sottolineato che, tuttavia, nel messaggio in cui la banca forniva il PIN temporaneo necessario per attivare la Smart App sul dispositivo dei truffatori, vi era chiaramente scritto “Per la tua sicurezza non comunicarlo ad altre persone, nessun operatore te lo può richiedere”.
Nonostante tale avvertimento, parte attrice comunicava il PIN ai truffatori e pertanto poteva ritenersi provata l’inescusabile negligenza con cui la medesima gestiva le proprie credenziali, in tal modo vanificando le misure di sicurezza predisposte proprio al fine di evitare raggiri come quello oggetto di causa.
Provata tale responsabilità, la domanda è stata rigettata e la parte attrice condannata alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ONERE DELLA PROVA CONTRARIA RICADE SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Francesca Malgoni | 05.07.2023 | n.821
SUSSISTE COLPA GRAVE DELLA CORRENTISTA CHE IGNORI GLI ELEMENTI DI ALLERTA POSTI IN ESSERE DALL’ISTITUTO DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo | 11.09.2023 | n.12832
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 11/2010 NON BASTA DIMOSTRARE DI AVERE ADOTTATO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA RAGIONEVOLMENTE ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 30.11.2022 | n.10743
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