Con riferimento alla domanda di arricchimento, questa deve essere dichiarata inammissibile nel caso di carenza del requisito della sussidiarietà. Per valutare la sussistenza di tale requisito è necessario che colui che agisce non abbia a disposizione altre azioni tipiche per ottenere quanto richiesto. Presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un’azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall’arricchito.
La proponibilità dell’azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia decaduto da essa o sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all’originaria esercitabilità dell’azione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Enna, Giudice Davide Naldi, con la sentenza n. 757 del 2 novembre 2023.
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che quando la domanda di arricchimento è proposta in via subordinata rispetto ad altra domanda rigettata per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce, non può essere consentito al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l’azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto.
Peraltro, nel caso in esame, parte attrice aveva affermato e ribadito l’esistenza dei contratti, avendone tuttavia prodotti alcuni privi di riferibilità all’Ente convenuto.
La soccombenza rispetto alla domanda principale ha precluso quindi la possibilità di agire ai sensi dell’art. 2041 c.c..
Pertanto, le domande di parte attrice sono state rigettate e la medesima condannata alle spese di lite.
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