In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca nei confronti della banca per la ripetizione dell’indebito e la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione, determinato da un’apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell’indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Infatti, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione, può essere addirittura sollevata, per la prima volta, in appello, in quanto è la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito soddisfatto semplicemente con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare.
Per sollevare tale eccezione occorre però che l’affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Campese, con la sentenza n. 20455 del 17 luglio 2023.
Accadeva che il correntista citava in giudizio la banca al fine di ottenere la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli, a titolo di interessi passivi ultralegali illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese, in relazione ai rapporti di conto corrente, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali.
Costituitasi la convenuta, il tribunale accoglieva la domanda dell’attore, condannando la banca al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 1.442.255,67, oltre interessi.
La Corte di appello di Lecce, investita dei gravami, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, dalla banca e dal correntista, accolse parzialmente quello principale e, per l’effetto, ridusse la condanna emessa dal primo Giudice, a carico della Banca ed in favore del correntista, da Euro 1.442.255,67 ad Euro 164.242,49.
Il correntista proponeva ricorso in Cassazione, affidandosi a cinque motivi. Resisteva con controricorso la banca.
Nell’esaminare il secondo motivo di ricorso, nel quale la ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte in cui, partendo dalla errata premessa della carenza probatoria di parte attrice, sosteneva che non può affermarsi che i versamenti abbiano funzione normalmente ripristinatoria della provvista, in quanto, nel caso di specie mancava la prova dell’apertura di credito, per cui non poteva applicarsi il principio secondo cui, qualora non sia contestata l’esistenza di un contratto di apertura di credito, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta, la Suprema Corte affermava che tale assunto della corte di merito fosse certamente erroneo, atteso che la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione, determinato da un’apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto.
In proposito, invero, si è affermato che, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione, può essere addirittura sollevata, per la prima volta, in appello, in quanto è la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito soddisfatto semplicemente con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare.
Per tali motivi, la Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Lecce.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE PER L’INDEBITO DEVE ALLEGARE LE RIMESSE SOLUTORIE IN CONTO
IN MANCANZA L’ATTO DI CITAZIONE È NULLO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE PROVARE LA SUSSISTENZA DI UN AFFIDAMENTO
IN MANCANZA LE RIMESSE SI PRESUMONO SOLUTORIE
Ordinanza | Tribunale di Bologna, Giudice Giuseppina Benenati | 09.03.2021 | n.1307
LA DIVERSA FINALIZZAZIONE DEI SINGOLI VERSAMENTI DEVE ESSERE PROVATA DA CHI INTENDE FAR DECORRERE LA PRESCRIZIONE DALLE ANNOTAZIONI DELLE POSTE ILLEGITTIMAMENTE ADDEBITATE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Lucia Paura | 26.04.2022 | n.863
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno