In tema di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche dei costi up front, in aderenza a quanto sostenuto in Italia dalla prevalente giurisprudenza di merito formatasi nel periodo antecedente alla sentenza Lexitor.
Merita condivisione l’orientamento giurisprudenziale di merito, maggioritario in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, oggi superata dalla sentenza n. 555 della CGUE, con la conseguenza che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è legittimo il riconoscimento al consumatore della riduzione dei soli costi recurring e non anche dei costi up front, che attengono a prestazioni realizzate prima della concessione del credito e che dunque sono integralmente esaurite al momento dell’estinzione anticipata.
Sia la commissione di attivazione che la commissione di intermediazione, riguardando il momento genetico del rapporto, rientrano tra i costi c.d. up front non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell’estinguere anticipatamente il finanziamento.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Crotone, Giudice Ilaria De Pasquale, con l’ordinanza del 29 novembre 2023.
La decisione in esame si presenta come conforme ad altro precedente di merito (Tribunale di Varese, Giudice Valentina Leggio | 01.06.2023 | n.511) con il quale si affermava che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, ex art. 125 sexies TUB, al consumatore spettasse la restituzione dei soli costi connessi alla durata del credito.
Il caso di specie prende la stura dal ricorso, ex art. 702-bis c.p.c., presentato dalla società intermediaria contro la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con la quale si disponeva il rimborso in favore del soggetto mutuatario di un importo maggiorato rispetto a quanto al medesimo restituito a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Il ricorrente deduceva l’erroneità di tale decisione chiedendo, tra gli altri, di accertare e dichiarare che il contratto dovesse essere interpretato esclusivamente sulla scorta della normativa nazionale (art. 125 sexies TUB ante novella e disposizioni della Banca d’Italia) con esclusione della applicabilità della sentenza Lexitor e conseguentemente con obbligo di ripetizione dei soli costi c.d. recurring; accertare la conformità dello schema contrattuale, e in particolare dell’art. 8 delle condizioni generali di contratto, alle disposizioni di cui all’art. 125 sexies TUB e delle disposizioni della Banca d’Italia e la completa informativa fornita al Cliente con le informazioni europee; nonché, infine, accertare l’erroneità del lodo ABF limitatamente alla asserita rimborsabilità dei costi up front in funzione della sentenza Lexitor e ordinare all’ABF di cancellare, per quanto concerneva il lodo, la società ricorrente dall’elenco delle banche e società finanziarie inadempienti pubblicate all’indirizzo web https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html.
Il Tribunale calabrese ha ritenuto fondato il ricorso, riconoscendo l’erroneità della decisione ABF fondatasi sui principi della nota sentenza Lexitor della CGUE, secondo cui, “in applicazione della direttiva n. 2008/48/CE, il consumatore, in caso di estinzione anticipata, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla durata residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza distinzione tra costi recurring, e costi up front”.
Il Giudice ha evidenziato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, pronunciatasi per l’incostituzionalità della normativa nazionale che (nell’ambito del c.d. Decreto Sostegni-bis) aveva tentato di riequilibrare le posizioni contrapposte, stabilendo un limite temporale di vigenza del nuovo diritto al rimborso “all inclusive”, si era pronunciata nuovamente la Corte di Giustizia, con la sentenza n. 555 del 9 febbraio 2023, affermando testualmente che “il diritto alla riduzione di cui all’art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” e che, pertanto, “l’art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”; né rileva che la sentenza della Corte di Giustizia abbia avuto ad oggetto l’interpretazione della direttiva 2014/17/Ue e non della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sentenza Lexitor), avendo la stessa Corte chiarito che “l’art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/2017 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, e con ciò escludendo la possibilità di invocare trattamenti differenziati a seconda dell’applicabilità dell’una o dell’altra direttiva.
Per tali motivi, il Tribunale ha ritenuto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale di merito, maggioritario in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, superata dalla sentenza n. 555 della CGUE, con la conseguenza che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è legittimo il riconoscimento al consumatore della riduzione dei soli costi recurring e non anche dei costi up front, che attengono a prestazioni realizzate prima della concessione del credito e dunque integralmente esaurite al momento dell’estinzione anticipata.
Per quanto sopra esposto, è stato accertato e dichiarato che il contratto oggetto causa, ed in particolare l’art. 8 delle condizioni generali di contratto, era conforme alle disposizioni di cui all’art. 125 sexies TUB e delle disposizioni della Banca d’Italia, e che pertanto nulla fosse dovuto al resistente mutuatrio, oltre a quanto già corrisposto, a titolo di restituzioni per l’estinzione anticipata del contratto.
Infine, è stata disposta cancellazione della società ricorrente dall’elenco delle banche e società finanziarie inadempienti pubblicate all’indirizzo web https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html. Nulla con riferimento alle spese processuali, avendovi parte ricorrente espressamente rinunciato.
Per approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CASO LEXITOR E SENTENZA “UNICREDIT BANK AUSTRIA”: AL CONSUMATORE SPETTA LA RESTITUZIONE DEI SOLI COSTI CONNESSI ALLA DURATA DEL CREDITO
L’ESIGENZA DI UNIFORME INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO DELL’UE IMPONE DI ATTRIBUIRE A DISPOSIZIONI ANALOGHE SIGNIFICATO ANALOGO
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Valentina Leggio | 01.06.2023 | n.511
CASO LEXITOR: DOPO IL NUOVO INTERVENTO CGUE, ANCHE LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE CI “RIPENSA”
I GIUDICI DI LUSSEMBURGO HANNO AVALLATO LA RESTITUZIONE DEI SOLI COSTI “RECURRING” PER IL CREDITO IMMOBILIARE. INAMMISSIBILE UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER GLI ALTRI CONTRATTI AI CONSUMATORI
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 10.03.2023 | n.332
LA SENTENZA “UNICREDIT BANK AUSTRIA” E I FANTASMI DELLA LEXITOR
SUI MUTUI IMMOBILIARI LA CORTE DI GIUSTIZIA UE CAMBIA IDEA E RIACCENDE I RIFLETTORI SUL “CASO”
Sentenza | Corte di Giustizia UE | 09.02.2023 | n.C-555/21
CASO LEXITOR: DOPO LA CONSULTA, «CHI» RIMBORSA «COSA»?
VALGONO LE ORDINARIE REGOLE DELL’INDEBITO E IL FINANZIATORE NON PUÒ RIMBORSARE I COSTI DI TERZI
Ordinanza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Bianca Manuela Longo | 05.01.2023 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/caso-lexitor-dopo-la-consulta-chi-rimborsa-cosa?
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