In tema di notificazioni relative alla cessione del credito, per sede amministrativa deve presumersi fino a prova contraria quella legale e, qualora si intenda dimostrare il contrario, allora va provato che la sede diversa da quella legale è quella che costituisce il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scrima – Rel. Cricenti, con l’ordinanza n. 25089 del 14 dicembre 2023.
Il caso originava dal pagamento effettuato dalla società resistente alla società cedente piuttosto che a quella cessionaria, sul presupposto della mancata conoscenza della cessione del credito essendo la notifica avvenuta nella sede secondaria, non effettiva, anziché in quella legale.
Il Tribunale di Latina accoglieva questa tesi, ritenendo che non vi fosse prova del fatto che la sede ove era avvenuta la notifica fosse altresì la sede effettiva della società.
La cessionaria ricorrente proponeva appello ed evidenziava come invece vi fosse ampia prova in atti del fatto che la sede era quella legale, come risultava tra l’altro dalle stesse ammissioni della resistente circa l’attività produttiva esistente in quello stabilimento.
La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado.
Contro questa decisione ha proposto ricorso la cessionaria con due motivi e memoria.
Secondo la Suprema Corte, “elemento indefettibile perché una sede di società possa dirsi effettiva – a dispetto di quella legale- è che deve costituire il luogo dove si svolgono le attività amministrative. In aggiunta a tale criterio deve poi aversi che in quella sede operino gli organi amministrativi, o, in mancanza di essi, i dipendenti. Quindi: intanto deve aversi il requisito che la sede sia quella ove si svolgono le attività amministrative della società (le relazioni con i terzi, con i clienti e con i fornitori, ecc.); deve poi verificarsi che in quel luogo ci siano gli uffici amministrativi oppure i dipendenti che fanno amministrazione. Non basta che una sede abbia dei dipendenti qualunque, preposti ad una qualunque mansione, compresa la mera custodia dei luoghi”.
Gli Ermellini hanno evidenziato che i giudici di merito avevano ritenuto che nella sede dove era avvenuta la notifica non c’erano uffici amministrativi abilitati a ricevere notifiche, non si svolgeva alcuna attività amministrativa, e dunque poco importava che vi fossero dipendenti, che erano di certo adibiti ad altro, ossia alla produzione dei beni oggetto dell’attività sociale.
Questo accertamento – che non vi fosse nel luogo di notifica una organizzazione amministrativa della società – non è stato ritenuto contestabile in sede di legittimità, essendo accertamento di fatto.
Pertanto, è rimasto stabilito che la sede in cui era avvenuta la notifica non era una sede effettiva della società, e che quindi la cessione del credito non era stata correttamente notificata.
Il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese.
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