In tema di onere della prova, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA, nonché in relazione alla deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. A tal fine, è sufficiente che l’Amministrazione assolva l’onere della prova che l’emittente è una “cartiera” o una “società fantasma”, ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti; nè tale onere può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manzon – Rel. D’Aquino, con l’ordinanza n. 35079 del 14 dicembre 2023.
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale venivano recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP accoglieva il ricorso.
La CTR, con sentenza, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che non vi fosse stata prova dell’effettività delle operazioni sottostanti.
Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio.
La Suprema Corte ha rilevato che, nella specie, risultava dalla narrativa della sentenza impugnata che l’avviso si reggeva sull’accertamento che le fatture di cessione di beni a società di leasing da parte del fornitore attenevano a operazioni inesistenti e che i beni poi utilizzati in leasing dalla società contribuente non fossero poi stati rinvenuti in loco in sede di accesso, quadro indiziario valutato dal giudice al fine dell’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio. Diversamente, il giudice di appello riteneva non fornita la prova contraria, valutando (diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado) la documentazione offerta dalla società contribuente (con particolare riferimento alle dichiarazioni di terzi e alla documentazione contrattuale), ritenendola insufficiente.
Gli Ermellini hanno precisato che le considerazioni relative alla assenza di elementi significativi, in base ai quali il giudice di appello avrebbe ritenuto non fornita la prova contraria, si traducevano in una richiesta al giudice di legittimità di rivalutazione delle prove non consentita, essendo valutazione rimessa al giudice del merito, e, in ogni caso, non potevano essere poste a fondamento di un motivo di violazione di legge, posto che non risultavano violate le regole di riparto dell’onere della prova.
La Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO IVA A SOCIETA’ CANCELLATA: UNA CHANCE IN PIÙ PER I CREDITORI SOCIALI E I SOCI
IL SOCIO È LEGITTIMATO ALL’AZIONE SENZA ESSERE OBBLIGATO AD INSTAURARE IL LITISCONSORZIO CON GLI ALTRI SOCI
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. V, Pres. Virgilio – Rel. Fuochi Tinarelli | 11.06.2019 | n.15637
RIMBORSO IVA: SE RICHIESTO TEMPESTIVAMENTE È DOVUTO ANCHE IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR
LA PRESENTAZIONE DI DETTO MODELLO NON È SOGGETTA AL TERMINE BIENNALE DI DECADENZA EX ART. 21 D.LGS.546/92
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Pres. Mancini Rel. est. Morlini | 10.01.2017 | n.136
CREDITO IVA: LA MANCATA DICHIARAZIONE NON PRECLUDE IL RIMBORSO DELL’ECCEDENZA
IL CONTRIBUENTE NON PERDE IL DIRITTO DI CHIEDERE LA RIPETIZIONE D’INDEBITO SE IL CREDITO EMERGE DALLE SCRITTURE CONTABILI
Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 15.05.2013 | n.11670
RIMBORSO IVA NEGATO: AMMINISTRAZIONE CONDANNATA PER LITE TEMERARIA
IL RIFIUTO PER MOTIVI FUTILI COSTA ALLO STATO EURO 15.000,00
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Pres. Rel. Lamanna | 19.05.2015 | n.2088
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