In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporre in compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all’apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell’amministrazione straordinaria per l’effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l’apertura della procedura.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Perrino, con l’ordinanza n. 35305 del 18 dicembre 2023.
Il ricorrente lamentava la violazione o errata applicazione dell’art. 56 l.fall., degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., nonchè dei principi in materia di compensazione, là dove il Tribunale aveva escluso che il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria prima dell’apertura della procedura potesse essere compensato con i crediti prededucibili maturati successivamente all’apertura dell’amministrazione straordinaria.
Ad avviso della ricorrente la disciplina della compensazione fallimentare si riferiva al solo creditore che proponesse istanza d’insinuazione al passivo, mentre all’eccezione di compensazione sollevata dal curatore (o dal commissario straordinario) si applicava la disciplina generale fissata dall’art. 1241 c.c.; per conseguenza, al credito in prededuzione poteva essere opposto in compensazione l’intero controcredito vantato dai commissari straordinari, sia per la parte già sorta al momento dell’apertura della procedura, sia per la parte maturata successivamente.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato in quanto ha precisato che non si era al cospetto di crediti concorsuali e che, pertanto, non trovava applicazione l’art. 56 l.fall., riferentesi, per l’appunto, alla compensazione dei debiti verso il fallito da parte di coloro che vantino crediti “verso lo stesso”, ma l’art. 1241 c.c..
La compensazione prevista dal codice civili, è stato precisato, “è difatti mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni” e anche nell’ipotesi in esame ne ricorrevano i presupposti economici, ossia l’agevolazione dei rapporti giuridici e la maggiore possibilità di soddisfare con sicurezza gli interessi dei creditori.
Secondo la Suprema Corte “Perché la compensazione operi è necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito (Cass., sez. un., n. 23225/16), anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi (Cass. n. 13416/19); e, nella vicenda in esame, le parti convengono che i rispettivi crediti, che, si è visto, sono contrassegnati da reciprocità, coesistono e non sono contestati né nell’an, né nel quantum”.
Il motivo è quindi accolto, il decreto impugnato cassato con rinvio, anche per le spese, al Tribunale in diversa composizione.
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