Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla L. n. 95 del 1979, poiché l’art. 49 del D.Lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l’azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, prevede l’avveramento di una specifica condizione per l’esercizio dell’azione stessa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Terrusi, con l’ordinanza n. 35220 del 15 dicembre 2023.
La corte d’appello di Torino respingeva il gravame della ricorrente avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva accolto la domanda della resistente- in amministrazione straordinaria- di revocatoria, L. Fall., ex art. 67, comma 2, dei pagamenti eseguiti in favore dell’appellante dalla resistente in bonis nei sei mesi anteriori alla sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata, per intercorsi rapporti commerciali.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione in due motivi.
Con il primo di essi, la società ricorrente denunziava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria, avanzata con citazione notificata il 18.7.2011.
La ricorrente sosteneva che l’azione doveva considerarsi prescritta perchè il termine quinquennale di prescrizione decorreva non dal 31/7/2006 (data del decreto autorizzativo della cessione dei beni aziendali), ma dal 16-6-2006, data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e di estensione degli organi della procedura madre di amministrazione controllata.
Il motivo, in ossequio al principio di diritto già menzionato, è stato considerato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
AZIONE REVOCATORIA: LA PRESCRIZIONE È INTERROTTA DALLA CONSEGNA DELL’ATTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
PER IMPEDIRE LA PRESCRIZIONE, È NECESSARIO CHE IL DIRITTO SIA STATO ESERCITATO NEL TERMINE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Rovelli Rel. Vivaldi | 09.12.2015 | n.24822
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