In materia di giudizio di legittimità, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Graziosi – Rel. Ambrosi, con l’ordinanza n. 35366 del 20 ottobre 2023.
Il fideiussore ricorrente denunciava l’omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte d’appello aveva fornito una “motivazione inadeguata, insufficiente e/o contraddittoria in merito ad un fatto controverso e certamente decisivo ai fini della decisione” riguardante l’apertura del credito in favore della società debitrice Euro 100.000,00, che era avvenuta “sin dall’apertura del conto corrente bancario” nel dicembre 2007, e non, come affermato dal Tribunale e dalla Corte d’appello, nel febbraio 2016.
Secondo il ricorrente vi era stato un evidente errore tecnico di caricamento del documento attestante tale circostanza nel sistema informatico (PCT), ritenuto dal giudice d’appello “prodotto in maniera incompleta“, errore però non imputabile all’opponente; dall’esame di tale circostanza risultava l’inesistenza dello sconfinamento, dato che la banca resistente aveva concesso un affidamento alla predetta società debitrice per Euro 100.00,00 nel 2007 e un altro distinto, per Euro 20.000,00, nel 2013, con conseguente assenza di sconfinamento a carico della debitrice principale, tale da giustificare la revoca degli affidamenti ed il trattenimento dell’intero ammontare della garanzia prestata.
Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come correttamente rilevato dalle stesse parti resistenti, “la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa”.
Pertanto, alla luce del principio di diritto già menzionato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, le spese del giudizio hanno seguito il principio di soccombenza liquidandosi in favore delle parti resistenti come da dispositivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
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