In materia di legittimazione alla riscossione di crediti cartolarizzati, qualora tale attività sia demandata dalla società Servicer ad una Sub-Servicer, la mancata iscrizione di quest’ultima all’albo ex art. 106 TUB non può comportare una nullità della sua procura sostanziale e processuale.
Ciò può essere desunto da una lettura combinata dell’art. 106 TUB, della legge n. 130 del 1999 e dal provvedimento della Banca d’Italia n. 288/2015, dai quali il Sub- Servicer ben può rientrare nella nozione di mero “operatore incaricato delle attività di recupero”, e con ogni potere rappresentativo – anche processuale – allorquando gli sia conferita la procura per lo “svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti”.
Peraltro, anche la stessa sollecitazione della disciplina speciale ad una maggiore vigilanza su tali rapporti, lungi dal vietare la figura dello Special Servicer, ne determina implicito avallo.
A nulla rileva la menzione o meno dei rapporti tra Servicer e Sub-Servicer in Gazzetta Ufficiale, dal momento che l’onere di informazione previsto dall’art. 2, comma 3, lettera c) può ammettere succedanei altrettanto individualizzati, come la produzione di tale documento nel fascicolo monitorio, la quale surroga e raggiunge lo scopo informativo della citata pubblicazione per il debitore-parte in causa.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, con la sentenza n. 1081 del 24 maggio 2023, che ha definito il giudizio promosso dal debitore con opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli dalla Sub Servicer, il quale si doleva, tra l’altro, che l’opposta non avesse la legittimazione processuale perché non iscritta all’albo ex art. 106 TUB, richiamando un orientamento minoritario.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
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