In materia di garanzie, deve dichiararsi la nullità parziale dei contratti di fideiussione riproducenti i moduli predisposti con specifico riferimento alle clausole che prevedono la copertura fideiussoria delle somme che la banca dovesse essere obbligata a restituire ai mutuatari per effetto di dichiarazione di invalidità o inefficacia dei relativi pagamenti o delle stesse obbligazioni garantite, nonché l’esonero dall’osservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Massimo Canosa, con la sentenza n. 317 del 19 settembre 2023, con la quale è stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo basata sulla nullità parziale del contratto di fideiussione intercorso tra le parti in quanto riproducente gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Il Tribunale ha affermato che con riferimento alle prime due clausole non si ponevano particolari problemi ad affermarne la sostanziale irrilevanza nel caso di specie (non essendo richiesto all’opponente, ad opera della società convenuta, il pagamento di somme in conseguenza della dichiarazione di invalidità dell’obbligazione principale), mentre viceversa notevole rilievo assumeva la declaratoria di nullità della clausola contenente la deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c. sul termine (semestrale) per l’attivazione della garanzia fideiussoria ad opera dell’opposta: essendo tale termine di decadenza (e non di prescrizione), la sua mancata osservanza comportava l’inefficacia della garanzia fideiussoria e la sua estinzione.
Trattavasi di norma derogabile, ma il Giudice ha evidenziato che nel caso di specie la deroga era stata fissata in una clausola nulla per contrarietà a norme imperative (come deciso dalla Corte di Cassazione sin dalla sentenza n. 29810/2017), di modo tale che la conseguente declaratoria di nullità della clausola contenuta nel contratto posto a base del decreto ingiuntivo opposto determinava l’inefficacia della deroga medesima e la dichiarazione di estinzione della garanzia fideiussoria per tardività della sua escussione (essendo palese in atti che l’obbligazione principale era cessata nel 2010 laddove la garanzia fideiussoria era stata attivata solo nel 2013); sul punto, non poteva non rilevarsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1724/2016), le istanze che il creditore era tenuto ad attivare nel termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. erano solo ed esclusivamente le iniziative di tutela giurisdizionale finalizzate all’ottenimento del pagamento.
Si è ritenuto quindi di accogliere l’opposizione proposta per il solo primo motivo di impugnazione; quanto al regime delle spese processuali, esse sono state compensate integralmente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: LA SOLA PRODUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55 DEL 2005 NON ASSOLVE ALL’ONERE DELLA PROVA
OCCORRE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres.-Rel. Nicola Graziano | 17.05.2023 | n.5093
FIDEIUSSIONI ANTITRUST: LA MERA COINCIDENZA CON LE CLAUSOLE ABI NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARNE L’ILLICEITÀ
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
FIDEIUSSIONI ABI: LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE È APPLICABILE SOLO ALLE “OMNIBUS”
IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È INAPPLICABILE ALLE GARANZIE SPECIFICHE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Aragno – Rel. Cortelloni | 24.02.2023 | n.632
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