La previsione della clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” della banca, ma soprattutto la previsione dell’astrattezza ed autonomia della garanzia, che altro non vuol significare che l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni capaci di paralizzare la richiesta di pagamento del garantito, depongono inequivocabilmente nella direzione di ritenere che non si tratti di fideiussione ad escussione semplificata (regolata dal meccanismo del solve et repete), ma di un contratto autonomo di garanzia, imperniandosi questo sulla realizzazione della sostanziale separazione del diritto all’adempimento dell’autonoma obbligazione di garanzia rispetto al contratto sottostante.
L’autonomia della garanzia produce l’effetto di portare la fattispecie al di fuori del perimetro disciplinare della fideiussione (artt. 1936 e 1957 c.c.), con l’ulteriore risultato di precludere l’operatività dell’art. 1957 c.c., non applicabile in linea di principio al contratto autonomo di garanzia, salvo espresso richiamo dei contraenti (v. Cass. n. 3964.1999; v. anche Cass. n. 15199.2005), ricollegandosi la norma al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria.
Al creditore opposto, perciò, non va richiesto di dimostrare il rispetto dei termini di cui all’art. 1957 c.c., e cioè di aver proposto le sue istanze contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale a pena di decadenza, ma solo di comprovare, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione (Cass. 2018 n. 22551), i fatti costitutivi del suo vanto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Francesco Paolo Torrasi, con la sentenza n. 5294 del 23 novembre 2023, con la quale è stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal fideiussore, che invocava la nullità della garanzia prestata nonché l’esigibilità della stessa per omesso svolgimento di un tentativo di recupero nei confronti della debitrice principale.
Alla luce del principio di diritto già menzionato, non rilevando la verifica in ordine alla violazione del termine previsto dall’art. 1957 c.c., la quale comporterebbe in tesi la perdita ex lege di efficacia della fideiussione, la pretesa di pagamento esercitata col decreto opposto nei riguardi del fideiussore, preceduta il 25.2.2013 da messa in mora, e ancora prima dalla comunicazione al garante dell’intervenuto recesso della banca, è stata ritenuta fondata.
Pertanto, l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata rigettata, il decreto confermato e l’opponente condannata al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ABI: NON SI CONFIGURA DECADENZA EX ART. 1957 CC SE IL CREDITORE FORMULA TEMPESTIVAMENTE LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
DECADENZA EX ART. 1957 CC: IN CASO DI FIDEIUSSIONE “A PRIMA RICHIESTA”, LA DOMANDA DI ADEMPIMENTO STRAGIUDIZIALE È SUFFICIENTE A INTERROMPERLA
NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220
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