Articolo redatto dall’Avv. Guido Giacomelli del foro di Vicenza
Nei procedimenti formalmente di Volontaria Giurisdizione, ma in realtà di natura contenziosa, vale la regola generale dell’obbligo di difesa tecnica per i soggetti che vogliano costituirsi. In conseguenza, occorre dichiarare che la convenuta, che non si è costituita a mezzo di legale, è rimasta priva di difesa tecnica, e che del suo scritto, informalmente depositato in atti, non si può tenere conto.
In relazione alla necessità o meno di attivare il procedimento di mediazione, è bene ricordare che l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 include le controversie in materia di condominio tra quelle soggette al procedimento di mediazione obbligatoria. Tale norma non è però applicabile, ai sensi di quanto stabilito dal comma sei del medesimo articolo, nel caso di procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, in quanto il medesimo si svolge avanti al Tribunale in composizione collegiale ed in camera di consiglio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vicenza, Presidente Massimiliano De Giovanni, con il decreto n. 955 del 26 gennaio 2023.
Il giudizio in esame veniva incardinato da un condomino, ai sensi degli articoli 1129 e 1131 c.c., il quale chiedeva la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio reo, a suo dire, di una serie di inadempimenti e di omissioni nello svolgimento delle sue funzioni.
Innanzitutto, occorre precisare che ciascun condomino, anche senza il consenso degli altri condomini, può ricorrere all’autorità giudiziaria per chiedere la revoca dall’amministratore di condominio per gravi motivi.
Nel caso di specie, il condomino contestava all’amministratore, in particolar modo, non solo la mancata convocazione dell’assemblea di condominio per più di un anno nonché il mancato invio degli estratti conto del rapporto di conto corrente intestato al condominio ma, anche, il totale mancato riscontro alle richieste inviate a mezzo posta elettronica certificata.
Nel merito, il Tribunale accoglieva le domande avanzate dal condomino atteso che l’amministratore non forniva idonea prova atta a dimostrare di aver agito diligentemente.
Il provvedimento in esame, benché sintetico nel suo contenuto, è, in realtà, denso di questioni giuridiche sottese alla decisione a cui è giunto il Collegio giudicante.
In particolare, sono due le questioni preliminari da analizzare ovvero l’obbligatorietà o meno di svolgere il procedimento di mediazione nei giudizi aventi ad oggetto la materia condominiale e la possibilità per l’amministratore di condominio di costituirsi personalmente in giudizio.
Quanto a quest’ultima questione, è pacifico che avanti al Tribunale è possibile agire e difendersi solo previo rilascio di idonea procura alle liti ad un avvocato salvo la legge disponga diversamente.
Nel caso di specie, l’amministratore di condominio si era costituito in giudizio senza l’assistenza di un legale difensore, ritenendo, erroneamente, che nei procedimenti di volontaria giurisdizione è sempre consentita la costituzione personale della parte.
Il Collegio, chiamato a decidere su tale questione preliminare, ha ritenuto non ammissibile la costituzione personale dell’amministratore di condominio, avvenuta peraltro in cartaceo, in quanto nei procedimenti, formalmente di volontaria giurisdizione, ma in realtà di natura contenziosa, vale la regola generale dell’obbligo di difesa tecnica per i soggetti che vogliano costituirsi in giudizio.
Per quanto attiene, invece, la necessità o meno di attivare il procedimento di mediazione, è bene ricordare che l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 include le controversie in materia di condominio tra quelle soggette al procedimento di mediazione obbligatoria.
Tale norma non è, però, applicabile al caso in esame, ai sensi di quanto stabilito dal comma sei del medesimo articolo, atteso che il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio si svolge avanti al Tribunale in composizione collegiale ed in camera di consiglio.
Nel caso di specie, occorre ritenere che il Tribunale adito abbia aderito a tale orientamento atteso che non veniva rilevata né d’ufficio né, tantomeno, ad istanza di parte l’improcedibilità della domanda per il mancato svolgimento del procedimento di mediazione.
All’esito del giudizio, il Collegio accoglieva integralmente la domanda di revoca dell’amministratore di condominio avanzata dal condomino attribuendo, inoltre, al decreto immediata efficacia esecutiva e condannando il condominio, e non l’amministratore, a rifondere le spese di lite.
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