In materia di notificazioni, deve essere pronunciata la nullità dell’atto di chiamata in causa che risulti notificato alla parte oltre il termine perentorio fissato nel relativo provvedimento né tale nullità può essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte medesima quando la stessa abbia eccepito espressamente tale vizio dell’atto notificatogli e, in ogni caso, stante la natura certamente perentoria del termine previsto per la rinnovazione degli atti nulli previsto dall’art. 291 c.p.c..
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Pasquale Ucci, con la sentenza n. 770 del 24 febbraio 2023, con la quale è stata dichiarata la nullità non sanata dell’atto di chiamata in causa della banca convenuta.
Gli attori agivano in giudizio chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dall’appartamento di loro proprietà a causa dell’incendio sviluppatosi nell’immobile adiacente di proprietà della convenuta.
Quest’ultima si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la banca per essere tenuta indenne di quanto, eventualmente, fosse stata condannata a pagare in favore degli attori.
In occasione della prima udienza, tuttavia, poiché non risultavano rispettati i termini per comparizione della parte chiamata in causa, la convenuta veniva autorizzata alla rinnovazione della notificazione dell’atto di chiamata in causa alla banca e la causa veniva rinviata all’udienza del 06.07.2020. Tuttavia, anche in questa data non potevano ritenersi rispettati i termini per la comparizione della parte chiamata in causa atteso che, per effetto della sospensione straordinaria di tutti i termini processuali disposta dall’art. 83 c. 2 del D.L. n. 18/2020, dalla data di notifica dell’atto di chiamata in causa, non risultavano ancora decorsi i termini di cui all’art. 163 bis cpc (anche se certo per causa non imputabile alla parte convenuta) e, quindi, dichiarata la nullità dell’atto di chiamata in causa della banca, ne veniva ordinata la rinnovazione fissando al convenuto per provvedere all’uopo termine di trenta giorni dalla data dell’udienza svolta tuttavia in modalità cartolare e la causa veniva rinviata nuovamente all’udienza del 21.1.2021.
In data 29.12.2020 si costituiva la banca, la quale, tra l’altro, rilevava la nullità dell’atto di chiamata in causa evidenziando che lo stesso era stata notificato in data 13.11.2020 e, dunque, non solo non era stato rispettato il termine perentorio di 30 gg concesso per la rinnovazione della notifica, ma – ancora una volta – non risultavano rispettati i termini di cui all’art. 163 bis cpc.
Il Tribunale campano ha pronunciato la nullità dell’atto di chiamata in causa della banca che risultava notificato dalla convenuta alla predetta parte via pec soltanto in data 13.11.2020 ovvero ben oltre il termine perentorio stabilito con il provvedimento comunicato il 28.7.2020 e, inoltre, ancora una volta in una data inidonea a garantire il rispetto dei termini a comparire previsti dal sistema processuale. D’altra parte, tale nullità non poteva ritenersi nemmeno sanata dalla costituzione in giudizio della banca la quale, in primo luogo, aveva espressamente eccepito tale vizio dell’atto notificatogli, e, in ogni caso, stante la natura certamente perentoria del termine previsto per la rinnovazione degli atti nulli previsto dall’art. 291 cpc..
Dichiarata la nullità non sanata dell’atto di chiamata in causa della banca, parte attrice è stata condannata in suo favore alle spese di lite.
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