In materia di riscossione di crediti cartolarizzati, l’intimazione del precetto, per il suo contenuto sostanziale e non processuale, non può essere delegata ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB così come previsto nell’art. 2 comma 6 della L. n. 130 del 1999.
Infatti, la notifica dell’atto di precetto si pone ancora nella fase della riscossione “ordinaria”, sia pur conseguente ad un inadempimento, dei crediti (che, per riprendere quanto dedotto dal convenuto, “esiste anche quando la cessione riguarda crediti deteriorati”) e non nella fase della riscossione coattiva attraverso l’esercizio dell’azione esecutiva.
Ciò in quanto i crediti deteriorati oggetto di cessione o cartolarizzazione non riguardano rapporti passati a sofferenza e quindi “risolti”, visto che tra i deteriorati vi possono essere posizioni classificate in “inadempienza probabile”, in “scadute e/o sconfinate “, o in osservazione “forborne ” e che “i rapporti rientranti in queste ultime tre categorie (e quindi non risolti e già passati a sofferenza) richiedono lo svolgimento di specifiche attività di natura squisitamente bancaria e finanziaria che implicano continui contatti con i soggetti ceduti e la cui gestione può essere svolta solo da chi è iscritto all’albo di cui all’art. 106 Tulb e quindi in primo luogo, ovviamente, l’SPV e il sub servicer eventualmente a tal fine incaricato dall’SPV, che per svolgere tale attività necessita degli specifici requisiti richiesti dalla L. n. 130 del 1999”.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito, con la sentenza n. 1516 del 27 dicembre 2023 che ha accolto l’opposizione a precetto proposta dalla debitrice nei confronti della società veicolo e della sua mandataria, che avevano preannunziato l’esecuzione forzata.
L’opponente aveva eccepito la nullità dell’atto di precetto per supposta nullità della delega conferita alla mandataria (Servicer), deducendo che quest’ultima non potesse essere delegata a sottoscrivere e notificare il precetto, e ciò in base al disposto dell’art. 2 della L. n. 130 del 1999 il quale al comma 6 precisa che “I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Nel motivare l’accoglimento dell’opposizione, il Giudice ha preso le mosse dall’esame della ratio della previsione di cui all’art. 106 TULB citato, che disciplina le attività riservate agli intermediari finanziari “vigilati”, a presidio non solo della correttezza e legalità della condotta da essi direttamente adottata, ma anche della loro affidabilità e stabilità e quindi del fatto che la loro gestione risponda a canoni di sana e prudente gestione.
Tra le attività riservate rientra anche, a seguito della cartolarizzazione, quella di riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e di pagamento, ma è dubbio se in tale perimetro rientri anche il recupero forzoso del credito, la cui fase esecutiva costituisce attività diversa dalla riscossione ordinaria dei crediti, in quanto il mandatario deve limitarsi ad esercitare l’azione giudiziaria per recuperare coattivamente il credito non riscosso.
Fermo tale “dubbio”, il Tribunale ha, però, ricostruito la natura dell’intimazione del precetto alla stregua, non già di atto esecutivo, ma di atto stragiudiziale destinato esclusivamente al debitore e finalizzato a richiedere l’adempimento della totalità dell’obbligo, prima che il creditore proceda all’esecuzione forzata, richiamando, a tal uopo, una nota giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8213/2012; Cass.3998/2006).
Se questa è la natura dell’atto di precetto – ha osservato il Giudice – l’attività in questione non può essere delegata ad un “Servicer” non vigilato, in quanto richiede lo svolgimento di specifiche attività di natura squisitamente bancaria e finanziaria, che implicano continui contatti con i soggetti ceduti e la cui gestione può essere svolta solo da chi è iscritto all’albo di cui all’art. 106 Tulb e quindi in primo luogo, ovviamente, l’SPV e il sub servicer eventualmente a tal fine incaricato dall’SPV, che per svolgere tale attività necessita degli specifici requisiti richiesti dalla L. n. 130 del 1999″.
In altri termini, l’intimazione del precetto non può essere delegata ad una società priva dei requisiti richiesti dalla L. n. 130 del 1999.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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