Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all’erogazione del credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell’ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno. Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Elefante, con la sentenza n. 728 del 21 febbraio 2023.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società attrice chiedeva che fosse accertata e dichiarata l’usurarietà dei tassi di mora dei contratti di leasing immobiliare stipulati con la società di leasing tra il 2006 e il 2007.
La ricorrente esponeva di aver stipulato, in relazione ad altrettanti acquisti immobiliari, nr. 6 contratti di leasing e lamentava l’usurarietà degli interessi moratori in essi convenuti, chiedendo la restituzione di tutto quanto versato in esecuzione della clausola nulla e il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 c.p..
Costituitasi la società di leasing, chiedeva il rigetto della domanda, negando che i tassi moratori convenuti e mai applicati in costanza di rapporto, poiché la debitrice aveva sempre tempestivamente versato le rate, fossero usurari.
L’appellante chiedeva la riforma dell’ordinanza impugnata nella parte in cui considerava rilevante la mora usuraria convenuta solo quando era concretamente applicata nel corso del rapporto e laddove riteneva che gli interessi moratori non rilevassero ai fini della verifica del TEG.
Secondo la Corte di Appello “per poter determinare se l’applicazione degli interessi moratori assume, nella complessiva valutazione economica dell’operazione negoziale, il carattere usurario, non basta confrontare il tasso moratorio previsto in contratto, con il tasso soglia per così dire ‘ordinario’. Si deve – considerato che dal 2003, come sostiene l’appellante e come ha ritenuto anche la Cassazione nella richiamata pronuncia, esiste una rilevazione riguardante l’aumento medio previsto per gli interessi moratori (2,1%)-, considerare, nel caso di specie, poiché i contratti di leasing sono del 2006 e 2007, anche il detto aumento, e quindi verificare, secondo i parametri stabiliti dalle SU della Cassazione, se lo scollamento tra tasso moratorio contrattuale ‘in aumento’, e tasso soglia, superi quello ‘in difetto’ tra il tasso corrispettivo e quello soglia”.
Tale verifica ha portato il Giudice di seconde cure a concludere per la non usurarietà dei tassi di mora dei vari contratti di leasing, atteso che la forbice, che separava gli interessi corrispettivi dal tasso soglia, compensava ampiamente l’aumento sopra indicato per il tasso moratorio convenuto, mantenendolo al di sotto della soglia dell’usura prevista ratione temporis per i tassi moratori.
Sulla scorta dei tassi previsti nei singoli contratti e delle relative soglie individuate dal CTU, era possibile escludere che il tasso di mora pattuito fosse superiore alla soglia.
Rigettato l’appello, l’appellante è stata connata alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NEL CALCOLO DEL TEG NON INCLUSE LE SPESE RELATIVE AI PREMI ASSICURATIVI, SE CERTIFICATE DA POLIZZA
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA, CHE ESPRESSAMENTE LE ESCLUDONO
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA e COSTI ASSICURATIVI: il premio non rientra nel TEG per i rapporti sorti prima del 2010
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA DEL 2006, CHE ESPRESSAMENTE ESCLUDEVANO LE POLIZZE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE
NON DEVE ESSERE CONSIDERATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-escluso-da-teg-il-costo-assicurazione
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