Ai fini della validità del contratto bancario è necessaria la firma del cliente e non quella della banca, in quanto il rapporto instauratosi successivamente tra le parti possa essere inteso quale comportamento concludente e legittimante l’esistenza del contratto stesso.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Parma, Giudice Massimiliano Crudo, con la sentenza n. 532 del 21 aprile 2023.
Con atto di citazione, parte attrice adiva l’intestato Tribunale lamentando, in relazione ai rapporto di conto corrente dalla medesima acceso presso l’istituto bancario, l’illegittima applicazione di tassi di interesse, oneri e spese in assenza di valida pattuizione scritta, l’applicazione di interessi anatocistici, l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle altre condizioni economiche, l’applicazione di interessi usurari e l’illegittima applicazione del c.d. sistema delle valute.
In riferimento all’eccezione formulata dall’attrice di nullità del contratto bancario per mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell’istituto bancario, il Tribunale ha rilevato che la medesima non potesse essere accolta in quanto dalla giurisprudenza prevalente si desumeva il concetto che, ai fini della validità di tale tipologia di contratto, fosse necessaria la firma del cliente e non quello della banca ritenendo che il rapporto stesso instauratosi successivamente (nel caso di specie, un rapporto iniziato già nel 2006 ed andato avanti per svariati anni) tra le parti potesse essere inteso quale comportamento concludente e legittimante l’esistenza del contratto stesso (concetto ripreso e confermato anche dal medesimo Tribunale in diverse statuizioni).
Pertanto, la domanda attorea è stata respinta e parte attrice condannata al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO MONOFIRMA: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
LA VOLONTÀ DELLA BANCA PUÒ DESUMERSI ANCHE DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Sentenza | Corte di Appello Bologna, Pres. Aponte – Rel. Lama | 07.06.2021 | n.1425
CONTRATTO MONOFIRMA: LA VALIDITÀ NON È INFICIATA DALLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL DELEGATO DELLA BANCA
DEVE ESSERE PROVATA DALL’ACCORDO MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE/CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 18.06.2020 | n.461
CONTRATTI MONOFIRMA: L’OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA NON DETERMINA LA NULLITÀ
IL REQUISITO FORMALE NON DEVE ESSERE INTESO IN SENSO STRUTTURALE, BENSÌ FUNZIONALE
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. VI – sottosez. I, Pres. Ferro – Rel. Di Marzio | 31.12.2020 | n.30016
ONERE DELLA PROVA, VALIDITÀ CONTRATTO MONOFIRMA E RISARCIMENTO PER SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI
LA POSIZIONE DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 09.10.2020 | n.469
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