In tema di finanziamenti, la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Alessandria, Giudice Michele Delli Paoli, con la sentenza n. 713 del 21 agosto 2023.
Nel caso di specie, parte attrice ritualmente allegava di aver stipulato contratto di mutuo fondiario a tasso variabile ai sensi dell’art. 38 D.lgs 385/1993 per l’importo lordo mutuato di € 90.000,00 da estinguersi in 15 anni e che detto contratto di mutuo era da considerarsi palesemente usurario per avere, la banca mutuante, applicato interessi corrispettivi usurari al tempo della sottoscrizione del contratto, con conseguente applicazione dell’art. 1815 c.c.. A tal fine, la medesima asseriva che anche la clausola penale di estinzione anticipata andava considerata ai fini del calcolo volto ad accertare l’effettivo superamento del tasso soglia di usura.
Il Tribunale ha affermato che la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comportava che si trattasse di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento; pertanto, alla luce del principio di diritto menzionato, ritenuta destituita di fondamento la pretesa usurarietà della penale di estinzione anticipata del credito, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda attorea e, per l’effetto, condannato l’attrice al pagamento in favore della banca delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: LA CASSAZIONE CONFERMA L’IRRILEVANZA DELLA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
NON È UNA REMUNERAZIONE MA AL CONTRARIO IL CORRISPETTIVO PER SCIOGLIERSI DALL’IMPEGNO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi Roberta – Rel. Porreca Paolo | 07.03.2022 | n.7352
ESTINZIONE ANTICIPATA: LA PENALE NON RIENTRA NELLA VERIFICA DELL’USURA
ESSA HA UNA FUNZIONE CORRISPETTIVA DI TALE FACOLTÀ
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro, Rel. Velotti | 23.03.2021 | n.1116
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
È ESBORSO CONSEGUENTE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DEL MUTUATARIO DI ESTINGUERE IL DEBITO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
USURA: IRRILEVANTE LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA
È UNA PRESTAZIONE ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.06.2019 | n.1034
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