In materia di assegni, il pagamento eseguito ad un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno non comporta ex se la responsabilità della banca, ma occorre di volta in volta verificare il grado di diligenza adottato dalla medesima alla luce del parametro della diligenza del banchiere professionale di cui all’art. 1176, 2° comma, c.c..
Invero, sul punto, la S.C. ha elaborato criteri ulteriori e sintomatici per la verifica di detta diligenza idonei a fondare la responsabilità della Banca negoziatrice. Tra gli elementi di sospetto che dovrebbero “allarmare” il banchiere, rientrano la mancata qualità di cliente del portatore del titolo, l’incasso dell’assegno di traenza in luogo diverso da quello di residenza, la apertura di un libretto postale contestuale all’incasso con deposito sullo stesso delle somme riscosse dall’assegno. (Cass. Sez. VI n.13152/2021).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, con la sentenza n. 12733 del 6 settembre 2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio altra società nonché la banca per ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito per aver negoziato, a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, gli assegni di traenza non trasferibili.
In particolare, chiedeva all’intestato Tribunale di accertare la responsabilità della società ai sensi dell’art. 43 Legge Assegni e, per l’effetto, di condannarla alla restituzione della somma di euro € 6.870,00, quale totale complessivo degli assegni ridetti o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Il Tribunale ha osservato che, da un lato, gli assegni oggetto di causa non presentavano elementi di contraffazione riscontrabili ictu oculi e che, dall’altro, mancavano anche gli indicatori sintomatici sopra menzionati, idonei a fondare la responsabilità della Banca negoziatrice.
Inoltre, per ciascuno dei soggetti che avevano incassato fraudolentemente gli assegni, la società aveva depositato copia dei documenti di identità, dei codici fiscali e della tessera sanitaria, tutti risultati congruenti e non oggetto di furto e/o segnalazione da parte delle autorità.
La banca, pertanto, aveva pienamente assolto all’onere della prova su di essa incombente e aveva provato, nello specifico, di non aver eseguito il pagamento a soggetti diversi dai reali beneficiari dei titoli per causa a lei imputabile.
Pertanto, la domanda attorea è stata rigettata, con condanna alle spese di lite in favore di banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LIMITI AGLI ONERI DI VERIFICA IMPOSTI ALLA BANCA TRATTARIA
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DOPPIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella | 22.06.2021 | n.17769
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: L’ONERE DI VERIFICARE CHE IL PAGAMENTO VENGA EFFETTUATO ALL’EFFETTIVO BENEFICIARIO GRAVA SUL BANCHIERE TRATTARIO
SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
ASSEGNI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA: LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ È APPREZZABILE ICTU OCULI
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
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