In materia di vendita, è ammissibile la prova testimoniale in ordine alla pattuizione, contraria al divieto di cui all’art. 2744 c.c., con cui una parte, in una situazione di difficoltà economica particolarmente grave per esposizioni bancarie in riferimento alle quali era stata oggetto di provvedimenti ingiuntivi, abbia convenuto con una società immobiliare l’erogazione di un prestito coperto dalla vendita di immobili di valore notevolmente superiore al prestito, improduttiva di effetti veri e reali immediati e nella quale il momento della efficacia traslativa coincide con l’eventuale inadempimento dell’obbligo restitutorio.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Mondini, con la ordinanza n. 1234 del 28 dicembre 2023.
Nel caso di specie uno dei contraenti proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello confermativa della pronuncia di primo grado che rigettava la domanda di accertamento del carattere simulato di un contratto di vendita immobiliare concluso con l’altra contraente, una società immobiliare, dissimulante un mutuo con patto commissorio, e della domanda di condanna della società al rilascio dei beni compravenduti.
La convenuta società immobiliare resisteva con controricorso.
Nel terzo motivo, la ricorrente censurava l’affermazione della Corte di Appello per cui le prove testimoniali non sono ammissibili in quanto, ai sensi dell’art. 1417 c.c., non è possibile fornire prova testimoniale della simulazione. La ricorrente sosteneva che l’affermazione contrastava con il principio per cui i limiti alle prove testimoniali stabiliti dall’art. 1417 c.c. non trovano applicazione laddove si tratti di dimostrare non il carattere simulato della compravendita ma la sussistenza di un illecito contratto dissimulato di mutuo con patto commissorio.
La Corte riteneva tale motivo fondato, affermando da un lato che è senz’altro da ritenersi commissorio il patto in virtù del quale è pattuita l’erogazione di un prestito coperto dalla vendita avente ad oggetto immobili di valore notevolmente superiore al prestito, improduttiva di effetti veri e reali immediati e nella quale il momento della efficacia traslativa avrebbe dovuto coincidere con l’eventuale inadempimento dell’obbligo restitutorio; dall’altro, che il giudice d’appello aveva errato nel sostenere che non fosse possibile provare per testimoni la suddetta pattuizione.
Sulla base di questi rilievi, gli ermellini accoglievano il ricorso, cassavano la sentenza con rinvio al giudice di appello.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SIMULAZIONE COMPRAVENDITA: IL CREDITORE PUÒ INVOCARE ELEMENTI PRESUNTIVI A SOSTEGNO DELL’AZIONE
SPETTA ALL’ACQUIRENTE DIMOSTRARE L’EFFETTIVO PAGAMENTO DEL PREZZO
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Maria Cristina Scarzella | 05.12.2019 | n.2549
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno