Ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Song Damiani, con la sentenza n. 1431 dell’11 settembre 2023.
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la banca per far accertare e dichiarare, in particolare, la nullità e l’inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze in quanto eccedente il c.d. tasso soglia, con l’effetto, ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c., dell’esclusione di qualsiasi interesse, con correlata richiesta di arricchimento indebito e risarcimento del danno anche morale a favore della istante.
Secondo il Tribunale “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
Pertanto, la commissione di estinzione anticipata “è un costo che va considerato solo nel caso di effettiva estinzione anticipata del contratto. Inoltre, la verifica dell’usurarietà in caso di effettiva estinzione anticipata non può avvenire attraverso una mera sommatoria tra tale percentuale e quella che rappresenta il tasso d’interesse corrispettivo e moratorio, essendo un costo che va corrisposto una sola volta in misura percentuale fissa sul capitale restituito in anticipo”.
Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie, dalle risultanze della CTU, il cui iter logico – giuridico è stato pienamente condiviso dal Tribunale, è emerso che nel contratto di mutuo del 26.10.2004 non vi era stato in realtà alcun superamento del tasso soglia.
Pertanto, la domanda di accertamento di usurarietà avanzata da parte attrice è stata rigettata e dichiarata la validità del contratto di mutuo fondiario con condanna dell’istante alle spese di lite in favore della banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
USURA: LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON È COMPUTABILE AI FINI DELLA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA
NON È COLLEGATA ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Giudice Michele Delli Paoli | 21.08.2023 | n.713
USURA BANCARIA: LA CASSAZIONE CONFERMA L’IRRILEVANZA DELLA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
NON È UNA REMUNERAZIONE MA AL CONTRARIO IL CORRISPETTIVO PER SCIOGLIERSI DALL’IMPEGNO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi Roberta – Rel. Porreca Paolo | 07.03.2022 | n.7352
ESTINZIONE ANTICIPATA: LA PENALE NON RIENTRA NELLA VERIFICA DELL’USURA
ESSA HA UNA FUNZIONE CORRISPETTIVA DI TALE FACOLTÀ
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro, Rel. Velotti | 23.03.2021 | n.1116
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
È ESBORSO CONSEGUENTE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DEL MUTUATARIO DI ESTINGUERE IL DEBITO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno