Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l’incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all’attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze “anomale” che possano destare l’oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell’assegno al beneficiario.
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
Sussiste concorso di colpa del mittente anche quando costui abbia firmato il documento fornito dalla banca contenente l’invito ad astenersi dall’inviare, a terzi, immagini degli assegni ovvero dei dati essenziali degli stessi, come la numerazione, esponendosi a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avezzano, Giudice Maria Proia, con la sentenza n. 230 del 30 settembre 2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la banca e l’istituto postale affinché venissero dichiarati responsabili per l’illecito pagamento dell’assegno circolare non trasferibile falsificato, dell’importo pari ad euro 19.500, posto in essere ai propri danni, con condanna alla restituzione dell’intero importo, oltre ad euro 5.500 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Costituitasi, la banca chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva in relazione ai fatti di causa e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel corso dell’istruttoria, l’attore era stato sottoposto ad interrogatorio formale, riferendo che, nel mese di febbraio 2016, aveva iniziato delle trattative private per l’acquisto di un’autovettura di suo interesse.
Per l’accettazione della proposta, il venditore gli aveva richiesto una copia dell’assegno prima della stipula del contratto di vendita, che sarebbe avvenuta in data 22 Febbraio 2016.
Il 15 Febbraio 2016, pertanto, l’attore si era recato presso la banca ed aveva chiesto l’emissione di un assegno circolare non trasferibile dell’importo di euro 19.500 a favore del venditore, assegno poi effettivamente rilasciato dalla banca medesima.
Successivamente, l’attore aveva provveduto ad inviare a quest’ultimo una copia di tale assegno tramite whatsapp all’utenza telefonica indicatagli dallo stesso. Da questo momento, il venditore non era più stato reperibile. Ciò nonostante, il 22 Febbraio 2016, come da accordi, l’attore si era recato ugualmente presso il luogo concordato per consegnare all’alienante l’originale dell’assegno ed avere in cambio l’autovettura.
Tuttavia, il venditore non si era presentato a tale appuntamento.
Pertanto, l’attore aveva contattato telefonicamente la nuora, mettendola al corrente dell’accaduto, e l’aveva autorizzata a recarsi in banca per riconsegnare e depositare l’originale dell’assegno.
Il giorno successivo, ossia il 23 Febbraio 2016, l’attore era stato contattato dalla banca che lo aveva invitato a recarsi presso la caserma dei Carabinieri più vicina per denunciare la truffa, in quanto qualcuno, la mattina del 23 Febbraio 2016, aveva posto all’incasso l’assegno circolare in oggetto, nonostante l’originale fosse stato riconsegnato in banca il giorno precedente. Per tale motivo, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia aveva iscritto il procedimento penale ove l’attore risultava persona offesa e le cui indagini erano ancora in corso.
Secondo la tesi dell’attore, nel caso in esame, sarebbe stato violato l’articolo 43 del Regio Decreto 1736/1933 – cd. legge assegni- secondo il quale “l’assegno bancario emesso con la clausola non trasferibile non può essere pagato se non al prenditore o, richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente. Questi può girare l’assegno se non ad un banchiere per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte, nonostante il divieto, si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento”.
Il Tribunale di Avezzano, applicato il principio di diritto esposto, ha evidenziato che dalla “dichiarazione di adesione alla procedura di mediazione” era stato possibile clonare l’assegno in quanto il cassiere dell’istituto postale non aveva rilevato l’evidente disallineamento della numerazione magnetica rispetto alle numerazioni arabica e microforata, tutte apposte alla base del fronte dell’assegno, allineamento disposto dalla circolare Abi – serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014. Infatti, il rilievo della difformità avrebbe comportato il rifiuto della negoziazione.
Peraltro, nel caso in esame, si trattava di assegno circolare di significativo importo emesso, tra l’altro, ad Avezzano e negoziato a Santa Maria della Carità, ossia presso uno sportello distante 200 km dal luogo di emissione, da persona sconosciuta.
Si ribadisce che, l’istituto postale non aveva fornito alcuna adeguata prova in ordine a tale importante elemento, con particolare riguardo alla validità dei controlli effettuati nei confronti di colui che aveva portato all’incasso l’assegno in questione. Pertanto, si doveva riconoscere, in primo luogo, la responsabilità di tale istituto.
Tuttavia, secondo il Tribunale era da affermarsi anche il concorso di colpa dell’attore in quanto costui, in data 15 Febbraio 2016, aveva firmato il documento fornito dalla banca contenente l’invito ad astenersi dall’inviare a terzi immagini degli assegni ovvero dei dati essenziali degli stessi, come la numerazione, esponendosi a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza.
Ritenuta, dunque, la responsabilità concorrente dell’attore, si è ritenuto, tuttavia, di riconoscere un minor concorso causale di quest’ultimo rispetto alla condotta tenuta dall’impiegato, quantificandola nella misura del 40%, in ragione della qualifica professionale di quest’ultimo, da considerare come diligenza qualificata dal ruolo professionale rivestito.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto corretto disporre il rimborso dell’importo dell’assegno nella misura del 60%, corrispondente, appunto, alla misura in cui è stata riconosciuta la responsabilità dell’istituto postale, pari ad € 11.700, senza riconoscere il risarcimento dei danni all’attore in considerazione della condotta negligente tenuta dall’attore.
Pertanto, la domanda dell’attore è stata parzialmente accolta con rimborso del 60% della somma al medesimo sottratta e rigetto della richiesta di risarcimento danni.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: IL PAGAMENTO ESEGUITO AD UN SOGGETTO DIVERSO DAL BENEFICIARIO NON COMPORTA EX SE LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
OCCORRE VERIFICARE LA DILIGENZA ADOTTATA E LA PRESENZA DI INDICI “DI ALLARME”
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 06.09.2023 | n. 12733
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegni-il-pagamento-eseguito-ad-un-soggetto-diverso-dal-beneficiario-non-comporta-ex-se-la-responsabilita-della-banca
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LIMITI AGLI ONERI DI VERIFICA IMPOSTI ALLA BANCA TRATTARIA
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DOPPIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella | 22.06.2021 | n.17769
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-non-trasferibile-limiti-agli-oneri-di-verifica-imposti-alla-banca-trattaria
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: L’ONERE DI VERIFICARE CHE IL PAGAMENTO VENGA EFFETTUATO ALL’EFFETTIVO BENEFICIARIO GRAVA SUL BANCHIERE TRATTARIO
SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-non-trasferibile-lonere-di-verificare-che-il-pagamento-venga-effettuato-alleffettivo-beneficiario-grava-sul-banchiere-trattario
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