In tema di intermediazione finanziaria, grava sull’intermediario, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell’operazione, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è comunque fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento.
L’intermediario assolve l’obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell’art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all’atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell’investitore e sottoponga a quest’ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d’investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell’operazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Guglielmo Rende, con la sentenza n. 3389 del 28 agosto 2023.
L’attore, personalmente e in qualità di erede dei genitori, conveniva in giudizio la banca rappresentando di aver sottoscritto con la medesima un contratto di negoziazione di strumenti finanziari, a mente della quale essa si impegnava a svolgere le attività di negoziazione ed esecuzione di ordini, nonché di collocamento, previa verifica del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi agli strumenti finanziari negoziati, nel rispetto della normativa vigente.
In tale occasione, secondo l’attore, non era stata effettuata alcuna profilatura del cliente e in particolare non era stato richiesto né quale fosse la sua conoscenza degli strumenti finanziari né la propensione al rischio; non era stato altresì consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
In particolare, parte attrice rappresentava che il de cuius aveva acquistato, su suggerimento di un funzionario della Filiale della Banca convenuta, titoli obbligazionari per complessivi € 29.174,40, rivelatisi, a seguito della sua dipartita, ben più rischiosi di quanto prospettato, in quanto i medesimi potevano essere convertiti in azioni unilateralmente dalla Banca.
Tali azioni, inoltre, avevano perso sempre più valore di mercato, come si evinceva dagli estratti del conto deposito titoli.
Pertanto, vista la perdita di valore dello strumento finanziario acquistato dal de cuius, avevano chiesto ai dipendenti della Banca quali operazioni effettuare al fine di contenere la perdita: era stato conseguentemente riferito loro che, viste le oscillazioni del mercato, sarebbe stato preferibile non vendere i titoli ed aspettare che riacquistassero valore; rivalorizzazione, poi, che non si era in effetti verificata.
Parte attrice, dunque, conveniva la banca in giudizio asserendo l’avvenuta violazione da parte della medesima degli obblighi informativi ex artt. 21 del T.U.F. e 27 e seguenti del Regolamento Consob n. 16190/2007, sia con riferimento alla natura dello strumento di investimento prescelto dal proprio padre sia con riferimento al sotteso conflitto di interessi, nonché in ordine all’inadempimento da parte della banca convenuta delle obbligazioni conseguenti al successivo contratto di consulenza sottoscritto in data 29.11.2011. Chiedeva, pertanto, la condanna della Banca al pagamento in proprio favore dell’importo di € 49.174,40 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno.
Secondo il Tribunale, “La banca convenuta ha dimostrato di aver adempiuto al proprio obbligo informativo mediante il deposito in atti della sopra riportata modulistica nella quale è contenuta espressa dichiarazione sottoscritta dall’investitore – e non disconosciuta – con la quale egli ha dichiarato di essere stato informato del conflitto di interessi, della natura del prodotto acquistato e di aver ricevuto il regolamento e il foglio illustrativo del prestito. La stessa cennata modulistica (previsto questionario c.d. MIFID) sottoscritta reca di per sé descrizione ampia e sufficiente dei rischi assunti (rischio c.d. “emittente” e rischio c.d. “corso”)”.
Ciò, unitamente alla considerazione della peculiare qualità dell’investitore (ex dipendente della banca medesima), ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice in relazione alla presunta perdita del capitale investito dal padre dell’odierno attore a seguito dell’acquisto di titoli obbligazionari denominati per complessivi € 29.174,40.
Il Tribunale ha evidenziato che in atti vi era prova dell’avvenuto rispetto degli obblighi informativi da parte della banca nei confronti dell’acquirente ma non anche la prova del fatto che l’acquirente non fosse a conoscenza della natura di titoli obbligazionari convertibili in azioni, dovendosi piuttosto dedursi che egli avesse consapevolmente acquistato il prodotto in parola avendo piena conoscenza della circostanza della possibilità della sua conversione in titoli di partecipazione al capitale della banca.
Rigettate le domande avanzate dalla parte attrice, la medesima è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INVESTIMENTI IN PRODOTTI FINANZIARI: LA REMUNERAZIONE DELLA BANCA PER L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE COSTITUISCE UN DATO NEUTRO
IL CONFLITTO DI INTERESSI ATTIENE A UN COLLEGAMENTO TRA LA BANCA E I PRODOTTI ACQUISTATI PER SUO TRAMITE
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INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: IL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO FRA BANCA E CLIENTE
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Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 15.01.2020 | n.6
INVESTIMENTI FINANZIARI: IL CLIENTE DEVE PROVARE LA RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO
L’OMISSIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ILLEGITTIMA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROFILATURA DEL CLIENTE NON PUÒ COSTITUIRE UN ELEMENTO A CARICO DELLA BANCA
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PRODOTTI FINANZIARI: LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DETERMINA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL’INTERMEDIARIO
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