In tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Virgilio – Rel. D’Aquino, con la sentenza n. 564 dell’8 gennaio 2024.
Una contribuente impugnava una cartella di pagamento per IRPEF, addizionali e IVA, conseguente a controllo automatizzato per il periodo di imposta 2015, eccependo la nullità della cartella per vizi di notifica e per vizi propri dell’atto impugnato.
La CTP di Salerno rigettava il ricorso. La CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 25 maggio 2021 rigettava l’appello della contribuente, ritenendo che la cartella era stata correttamente notificata a mezzo PEC anche con utilizzo dell’estensione PDF, applicando poi il principio della soccombenza in tema di spese processuali.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’agente della riscossione si è costituito in giudizio al solo fine di partecipare alla discussione orale.
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso relativo alla illegittimità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta valida la notificazione eseguita da un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi.
Gli Ermellini, precisato il principio di diritto esposto, hanno affermato che l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non comporta nullità della notifica, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.
Il ricorso è stato poi accolto in riferimento ad altro motivo, per il quale è stata cassata la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese processuali e dichiarate compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
MANCATA INDICAZIONE PEC: IN CASO DI ASSENZA NEL RICORSO, SUSSISTE L’AUTOMATICA DOMICILIAZIONE ALL’INDIRIZZO FIGURANTE DAL “REGINDE”
SE LA PEC È PIENA, NON SONO NECESSARI ULTERIORI ADEMPIMENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Moscarini | 23.02.2021 | n.4920
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