La scadenza dei titoli vincolati in pegno non coincide con un termine finale di efficacia del contratto di garanzia che invece rimane valido ed efficace nonché opponibile alla massa creditoria in quanto munito di data certa anteriore al fallimento.
Il termine di scadenza apposto sui titoli di stato CCT non equivale neppure a termine di prescrizione del titolo in oggetto, ma coincide con il venire in essere del tempo del pagamento. In altri termini l’intervenuta data di scadenza ne rende esigibile il pagamento: essa, dunque, non ha effetti estintivi del credito, né della garanzia sul titolo che lo incorpora, bensì legittima il creditore alla negoziazione del titolo medesimo o alla riscossione degli importi.
Alla luce della disciplina esaminata deve ritenersi che l’effetto della scadenza dei titoli obbligazionari di Stato (CCT) deve individuarsi nel trasferimento del vincolo dai titoli agli importi riscossi.
Il contratto di pegno è infatti caratterizzato dal c.d. “patto di rotatività”, con il quale le parti convengono la variabilità dell’oggetto del pegno secondo modalità concordate ab initio e con continuità della garanzia, nonostante il variare dei beni che ne costituiscono l’oggetto, la cui sostituzione non fa venire meno quindi l’identità del rapporto giuridico.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Pres. Cardinali – Rel. Perna, con il decreto del 2 ottobre 2023.
L’opponente banca introduceva il giudizio dinanzi al Tribunale romano allegando, come ragioni a fondamento della propria pretesa, l’erroneità del decreto di esecutività dello stato passivo, chiedendo il riconoscimento del grado pignoratizio per l’importo di € 664.150,86.
La questione prospettata dalla lite concerneva, quindi, il riconoscimento del privilegio pignoratizio ad un credito derivante da finanziamento (mutuo), garantito da pegno su titoli, sulla scorta di un atto di costituzione di pegno, munito di data certa anteriore al fallimento.
La Curatela opposta sosteneva che, nella fattispecie, la scadenza dei titoli vincolati in pegno (si trattava di CCT per un valore iniziale di 700.000 euro), intervenuta dopo la presentazione dell’istanza tardiva di ammissione al passivo e prima dell’udienza di verifica, avrebbe determinato il venir meno dell’oggetto della garanzia.
Sul punto il Tribunale ha precisato che “la scadenza dei suddetti titoli non coincide con un termine finale di efficacia del contratto di garanzia che invece rimane valido ed efficace nonché opponibile alla massa creditoria in quanto munito di data certa anteriore al fallimento. Il termine di scadenza apposto sui titoli di stato CCT non equivale neppure a termine di prescrizione del titolo in oggetto, ma coincide con il venire in essere del tempo del pagamento. In altri termini l’intervenuta data di scadenza ne rende esigibile il pagamento: essa, dunque, non ha effetti estintivi del credito, né della garanzia sul titolo che lo incorpora, bensì legittima il creditore alla negoziazione del titolo medesimo o alla riscossione degli importi”.
Per quanto sopra, il Collegio ha ritenuto di riconoscere al credito di importo pari ad € 664.150,86, già ammesso al passivo della procedura, la collocazione di grado pignoratizio in forza dell’atto di pegno del 04 dicembre 2009 attesa la irrilevanza della scadenza dei titoli in oggetto ai fini della sussistenza della garanzia in parola.
La domanda è stata pertanto accolta con condanna al pagamento delle spese di lite.
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