In tema di rimborsi assicurativi per polizza terremoto su immobile ipotecato a garanzia di mutuo, alcun comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede potrebbe essere addebitato all’istituto di credito che, risultato estraneo ai rapporti tra la compagnia di assicurazioni e l’assicurato, non aveva alcun obbligo o onere nei confronti degli odierni attori né potrebbe dirsi contrario a correttezza la richiesta di delucidazioni e documentazione esplicativa in relazione ad una perizia di danni effettuata sull’immobile ipotecato.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti, con la sentenza n. 661 del 17 ottobre 2023.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la banca onde ottenere il risarcimento del danno dovuto dal ritardo con il quale la banca aveva concesso il nulla-osta necessario a riscuotere il premio assicurativo dovuto dalla Compagnia.
Gli attori spiegavano che, al fine di acquistare l’immobile, provvedevano a stipulare un contratto di mutuo con l’istituto bancario e, contestualmente allo stesso, un contratto di assicurazioni con la competente società in base al quale, in caso di danni cagionati da terremoto, si riconosceva ai proprietari un indennizzo che, in base agli accordi contrattuali, doveva essere imputato a deconto delle rate ancora dovute del mutuo.
Continuavano gli attori spiegando che, a seguito di denuncia di sinistro, erano stati svolti tutti i rilievi e gli accertamenti del caso e, ricevuto l’indennizzo, la Banca era stata invitata a rilasciare il nulla osta all’accredito della somma, senza tuttavia ottenere alcun fattivo riscontro.
Pertanto, nonostante la compagnia di assicurazioni si fosse dichiarata disposta a pagare immediatamente l’indennizzo, gli attori potevano beneficiare dello stesso soltanto a distanza di più di un anno e mezzo posto che, a fronte di una perizia di stima dei danni conclusa nel mese di gennaio del 2019, solo nel mese di luglio del 2020 – nonostante i numerosi solleciti – la Banca rilasciava il nulla-osta, permetteva l’accredito delle somme e scomputava le stesse dalla somma residua dovuta dagli attori a titolo di restituzione delle rate del mutuo.
Secondo il Tribunale, a fronte dell’assenza di prova della vincolatività delle condizioni di polizza anche nei confronti della banca “è evidente che i risultati raggiunti dall’estimatore non potevano essere in alcun modo vincolanti per l’istituto di credito cosicchè non appare fuori luogo, da parte della banca, richiedere la perizia completa effettuata sull’immobile posto che proprio quell’immobile era stato concesso a garanzia ipotecaria della corretta ed integrale restituzione delle somme concesse a mutuo. Inoltre, non è fuor d’opera sottolineare come, sempre in base alle condizioni di polizza, non si comprende in omaggio a quale disposizione contrattuale la compagnia di assicurazioni, al fine di liquidare l’indennizzo, richiedeva alla banca il “nulla osta”.
Pertanto, la Banca non risultava in alcun modo vincolata agli accordi intervenuti tra gli attori e la compagnia di assicurazione, anzi, non risultava dalla documentazione in atti nemmeno a conoscenza dell’esistenza delle condizioni della polizza invocate dalle parti attrici.
La domanda attorea è stata respinta e le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
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