In tema di rapporti bancari e di dare ed avere tra le parti, non può accogliersi la doglianza in merito all’applicazione di spese non pattuite quando la medesima si presenti del tutto generica non avendo l’attrice nemmeno indicato le spese alle quali intende riferirsi.
Quanto all’usura, la medesima non è da considerarsi vietata dall’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1815 cod. civ..
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice Giovanna Cice, con la sentenza n. 2469 del 25 settembre 2023.
La società attrice, in qualità di titolare del conto corrente, conveniva in giudizio la banca, domandando di accertare il saldo dei rapporti di dare ed avere tra le parti, previa dichiarazione dell’applicazione non pattuita di oneri peggiorativi, della commissione di massimo scoperto, di tassi ultra-legali e dell’illegittima applicazione di interessi usurari, con condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni.
Il Tribunale pugliese ha affermato che la doglianza in merito all’applicazione di spese non pattuite era del tutto generica non avendo l’attrice indicato le spese alla quali intendeva riferirsi.
In particolare, quanto alla usura, il Giudice ha rilevato che dalla stessa perizia di parte emergeva il superamento del tasso di usura a partire dal II trimestre del 2005, sicché ciò provava che nel primo trimestre 2005, quando il rapporto era già in corso tra le parti, non si era registrato il superamento dell’usura, con conseguente mancanza di usura originaria e configurabilità esclusiva della sola usura sopravvenuta, che tuttavia non è giuridicamente vietata dall’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1815 cod. civ. (Cass. civ. n. 24675/2017).
Né tantomeno l’attore aveva dedotto che vi fossero stati successivi mutamenti del tasso di interesse pattuito con possibilità di configurare successive usure originarie in seguito alle nuove pattuizioni sui tassi di interesse.
Ne derivava, quindi, il rigetto di tutte le domande spiegate da parte attrice e, per l’effetto, la condanna della medesima alle spese di lite.
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