In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia di usura del tasso di interesse corrispettivo debbono essere conteggiati sia il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, quest’ultima non potendo avere attuazione in mancanza della prima.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Moscarini, con la sentenza n. 3545 del 7 febbraio 2024.
Nel caso di specie, una società finanziaria proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice del gravame che aveva parzialmente accolto l’appello proposto dal cliente, con il quale la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di leasing, affermando che per il calcolo del tasso degli interessi occorresse computare anche il costo delle assicurazioni collegate al contratto di finanziamento, condannando perciò la società al pagamento in favore del contraente della somma di Euro 19.629,14 a titolo di restituzione di interessi, oltre che della somma di Euro 14.591,48 a titolo di risarcimento del danno.
Nell’unico motivo del ricorso, la società si doleva che, ai fini del calcolo degli interessi, la corte di merito avesse ritenuto da computarsi anche il costo della polizza assicurativa al fine di accertare il TEAGM, laddove solo nel 2009 tale indicazione era stata inserita nelle Istruzioni della Banca d’Italia, mentre nel 2006 non vi era ancora stata l’esplicita considerazione di detta spesa ai fini del vaglio dell’usura.
Gli Ermellini ritenevano tale censura infondata, affermando che le spese assicurative per accedere al credito andassero conteggiate insieme al prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale, ai fini del controllo del rispetto della soglia d’usura del tasso di interesse corrispettivo applicato.
Infatti, come affermato dalle Istruzioni della Banca d’Italia emanate nel 2001 e in seguito nel 2009, risultava – precisato che “restano incluse nel conto di usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito …, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”.
Per questi motivi, la Corte rigettava il ricorso, con condanna della ricorrente società alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTENENTI PATTUIZIONI DI INTERESSI USURARI DEVE ESSERE DENUNCIATA DALLE PARTI SULLA BASE DI TEMPESTIVE ALLEGAZIONI
BENCHÉ SI TRATTI DI ECCEZIONE RILEVABILE D’UFFICIO, NON PUÒ ESSERE SOLLEVATA SOLO IN SECONDA COMPARSA CONCLUSIONALE
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LEASING: È INAMMISSIBILE LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL’ECCEDENZA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA NELLE MEMORIE ISTRUTTORIE
IN QUANTO DOMANDA NUOVA E NON MERA PRECISAZIONE DELLE PRECEDENTI ISTANZE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 09.10.2023 | n.2539
LEASING: L’UTILIZZATORE NON È LEGITTIMATO AD AGIRE PER LA RISOLUZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL FORNITORE
IL VERBALE DI CONSEGNA IMPEGNA AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 08.07.2021 | n.6408
LEASING: L’UTILIZZATORE È TENUTO AL PAGAMENTO, ANCHE SENZA LA CONSEGNA DEL BENE DAL FORNITORE, SE HA SOTTOSCRITTO IL VERBALE DI CONSEGNA
AL CONCEDENTE SPETTANO I CANONI DI LEASING, A FRONTE DEL RICEVIMENTO DEL VERBALE SOTTOSCRITTO SENZA RISERVE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Armano – Rel. Gorgoni | 23.05.2019 | n.13953
LEASING: GRAVA SULL’UTILIZZATORE CONVENUTO L’ONERE DELLA PROVA DEL FATTO ESTINTIVO DELL’ALTRUI PRETESAÈ LEGITTIMO L’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ RICONOSCIUTA EX ART. 1456 C.C IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 03.12.2018 |
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