Segnalato dall’avv. Vincenza Genchi del foro di Bari con nota di accompagnamento
In materia di recupero di crediti cartolarizzati, ben può un soggetto non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB agire in executivis per il recupero forzoso dei crediti ceduti.
Infatti, l’”attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”, unitariamente richiamata dalla lettera c) del terzo comma dell’art. 2 L. n. 390/1990 – attività riservata ai soggetti iscritti all’elenco ex art. 106 tub – è ben diversa dal recupero coattivo e forzoso che connota l’esercizio dell’azione esecutiva, in quanto la mandataria si limita ad esercitare l’azione giudiziaria senza lo svolgimento di tutte quelle attività, di natura bancaria e/o finanziaria, che implicano continui contatti con il pubblico di soggetti ceduti e di investitori. La natura squisitamente processuale e non sostanziale dell’attività svolta in executivis induce, pertanto, a ritenere che questa si ponga al di fuori del campo applicativo della normativa sulla cartolarizzazione, quanto alla necessaria sussistenza della previa iscrizione del soggetto agente nell’Albo ex art. 106 TUB.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Trani, Giudice Maria Azzurra Guerra con la ordinanza del 12 marzo 2024.
Nel caso di specie, il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva per difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente – una società veicolo alla quale erano stati ceduti dei crediti in virtù di un’operazione di cartolarizzazione – e della sua mandataria (Servicer) delegata alle attività di riscossione, cassa e pagamento, non essendo le stesse iscritte all’albo ex art. 106 TUB.
Il Giudice ha ritenuto tale censura infondata, affermando che la normativa sulla cartolarizzazione, che richiede l’iscrizione al suddetto elenco, non si applica qualora il Servicer agisca in executivis. Infatti, quando esercita l’azione esecutiva, la mandataria si limita a svolgere un’azione giudiziaria, senza svolgere tutte quelle attività di natura bancaria o finanziaria che implicano contatti con soggetti ceduti e investitori.
La ratio dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB delle società che svolgono l’attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento costituisce, infatti, una garanzia del sistema a tutela anche della concorrenza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto con il pubblico, e delle esigenze di prevenzione di fenomeni di riciclaggio, attività che non sono compiute quando si procede in executivis.
Sulla base di queste motivazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda del debitore, con condanna alle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: NON È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 106 TUB DEL SUB SERVICER
L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE È DELEGABILE A TERZI SOGGETTI
Sentenza | Tribunale di Catanzaro, Giudice Luca Mercuri | 14.02.2024 |
LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
VA ASSEGNATO UN TERMINE PER SANARE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE CHE È RILEVABILE DI UFFICIO
Decreto | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Emiliano Vassallo | 06.03.2024 |
TALE DISPOSIZIONE HA LA FUNZIONE PREMINENTE DI TUTELARE I RISPARMIATORI E LA STABILITÀ DEL MERCATO
Decreto | Tribunale di Siena, Giudice Clara Ciofetti | 12.02.2024 |
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