Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, i soggetti incaricati dalla cessionaria dei crediti (il c.d. servicer o master servicer) di svolgere servizi di riscossione ed i servizi di cassa e di pagamento devono essere iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB. Tali soggetti possono tuttavia esternalizzare l’attività di recupero a società non vigilate (c.d. subservicer o special servicer), ovverosia delegare lo svolgimento dei servizi di riscossione a soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB, sia pur titolari di apposita licenza ex art. 115 TULPS e sottoposti alla vigilanza del master servicer.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pistoia, Giudice Nicoletta Curci, con ordinanza del 7 marzo 2024.
Nel caso di specie, i debitori avevano proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, contestando la carenza di titolarità attiva alla riscossione del credito da parte dello Special Servicer incaricato dal Master Servicer alla riscossione dei crediti ceduti alla società veicolo (SPV), la quale si era resa cessionaria di crediti bancari a seguito di un’operazione di cartolarizzazione.
Nel primo motivo di opposizione, i debitori contestavano la legittimazione dello Special Servicer, a svolgere attività di riscossione del credito siccome non iscritta all’albo ex art. 106, deducendol’invalidità del conferimento alla stessa della rappresentanza processuale.
Il Giudice riteneva tale censura infondata, affermando che da una lettura combinata dell’art. 106 TUB e degli art. 2 e 3 della legge 130/1999, deve ritenersi che il Master Servicer ben può esternalizzare l’attività di recupero dei crediti cartolarizzati a terzi (Special o Superservicers), i quali sono tenuti solo all’ottenimento della licenza ex art 115 TULPS e a sottostare alla vigilanza dello stesso Master Servicer.
Tanto è confermato dalle indicazioni di Banca d’Italia, che peraltro non ha mai sollevato, su tale prassi, rilievi di vigilanza.
Per questi motivi, il giudice dell’esecuzione rigettava le istanze dei creditori, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
VA ASSEGNATO UN TERMINE PER SANARE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE CHE È RILEVABILE DI UFFICIO
Decreto | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Emiliano Vassallo | 06.03.2024 |
TALE DISPOSIZIONE HA LA FUNZIONE PREMINENTE DI TUTELARE I RISPARMIATORI E LA STABILITÀ DEL MERCATO
Decreto | Tribunale di Siena, Giudice Clara Ciofetti | 12.02.2024 |
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