«Sul punto, non si ritiene assolutamente condivisibile l’assunto attoreo circa la necessarietà di operare la sommatoria, ai fini della verifica dell’usurarietà, del tasso corrispettivo con quello moratorio; invero, tale impostazione difensiva sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, ribadita dalla ormai granitica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “(…) i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento”. Pertanto, ai fini della verifica del superamento del limite stabilito dalla L. 108/96, “essi non si possono fra loro cumulare…” (cfr. Cass. n. 26286/2019).»
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Vasto, Giudice Fabrizio Pasquale, con la sentenza n. 352 del 13 novembre 2023, che ha rigettato la domanda dell’attore relativa all’accertamento e alla declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo stipulato con la banca, con conseguente dichiarazione di gratuità del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1815, 2 comma c.c..
Il Tribunale ha evidenziato, infatti, che ai fini del rilevamento del tasso soglia, non era possibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori essendo la funzione svolta dai medesimi differente in toto, costituendo i primi la controprestazione del mutuante e avendo i secondi natura di clausola penale.
La domanda attorea è stata rigettata con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA DETERMINAZIONE DEL TEGM È NECESSARIA LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DECRETI MINISTERIALI
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
USURA: IL TASSO SOGLIA PER GLI INTERESSI MORATORI È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI ED AUMENTATO DELLA METÀ
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
USURA: NON SI CONFIGURA SE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DERIVA DALLA SOMMA DI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416
USURA: PUÒ CONFIGURARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON SI DEVE PARAMETRARE A QUELLO INDIVIDUATO PER GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini | 16.05.2022 | n.15505
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