In tema di competenza territoriale convenzionale ex art. 28 c.p.c., laddove la clausola derogativa indichi quale competente il Foro della sede legale dell’istituto di credito, a seguito di atti di fusione sarà competente il giudice del luogo in cui ha sede la banca incorporante, anche se diverso da quello risultante al momento della pattuizione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Gabriella Cappiello, con la sentenza n. 1723 del 10 novembre 2023, con la quale è stata accolta l’eccezione di incompetenza sollevata dalla banca convenuta avendo le parti derogato alla competenza territoriale per specifico accordo.
Il Tribunale ha specificato che non era contestabile, alla luce della espressa previsione di esclusività, la validità delle clausole e la loro efficacia ai fini della deroga ex art. 28 e ss. cod. proc. civ..
La clausola de qua, infatti, devolveva in maniera chiara (esclusiva) la competenza al giudice del luogo scelto convenzionalmente dalle parti, nell’ambito della disciplina del rapporto.
La clausola in parola, inoltre, risultava espressamente accettata dal correntista mediante specifica sottoscrizione apposta ai sensi dell’art. 1341 e ss. cod. civ..
Ed era altrettanto incontestabile che, trattandosi di “competenza” territoriale convenzionale, la relativa eccezione non richiedesse la indicazione da parte di chi la sollevava di tutti i Fori alternativamente ritenuti competenti.
Nè era revocabile in dubbio che i rapporti contrattuali dedotti in causa escludessero l’applicazione del c.d. “foro del consumatore”, e che pertanto la presente seguisse la competenza territoriale come stabilita d’accordo tra le parti contrattuali ai sensi dell’art. 28 e ss. cod. proc. civ..
Non essendo dubitabile, inoltre, che la banca avesse la propria sede legale in Modena (né avendo altrove rappresentanti autorizzati a stare in giudizio), ne è conseguita la pacifica incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo competente quello di Modena sopracitato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPETENZA PER TERRITORIO: LA PATTUIZIONE DI UN FORO ESCLUSIVO HA L’EFFETTO DI ELIMINARE IL CONCORSO DEGLI ALTRI FORI PREVISTI DALLA LEGGE
LA DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEVE RIFERIRSI AD UNO O PIÙ AFFARI DETERMINATI
Ordinanza | Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Valentina Vitulano | 22.08.2019 | n.4710
COMPETENZA TERRITORIALE: LA DESIGNAZIONE CONVENZIONALE ASSUME CARATTERE DI ESCLUSIVITÀ SOLO IN CASO DI PATTUIZIONE ESPRESSA
È ONERE DI CHI CONTESTA L’INCOMPETENZA CONFUTARE TUTTI I FORI CONCORRENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione Civile sez. VI-3, Pres. Scoditti – Rel. Scrima | 28.07.2020 | n.16011
COMPETENZA TERRITORIALE LEASING: È RILEVANTE IL “FORO ESCLUSIVO” INDICATO IN CONTRATTO
L’ESPRESSA DESIGNAZIONE CONVENZIONALE PRESUPPONE UNA INEQUIVOCA E CONCORDE VOLONTÀ DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Mariarosaria Savaglio | 03.02.2020 | n.236
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