«La Corte Costituzionale ha stabilito che “il termine perentorio per la riassunzione del giudizio interrotto, a seguito delle sentenze della Corte Cost. n. 139/1967, n. 178/1970, n. 159/1971 e n. 36/1976, decorre non già dal momento in cui l’evento interruttivo si verifica, ma da quello in cui la parte ne abbia conoscenza legale, e quindi a seguito di dichiarazione, notificazione, certificazione dell’evento ovvero di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo – per converso – sufficiente la conoscenza acquisita aliunde da una delle parti” (ex multiis Cass. Sez.6, ord. n. 3768/2015; Cass. Sez.2, sent.n. 21211/2019).»
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. De Gregorio, con la sentenza n. 2071 del 7 dicembre 2023, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva escluso le pretese risarcitorie nei confronti delle banche convenute.
La Corte siciliana, prima di esaminare il merito, ha rigettato l’eccezione con la quale la banca si lamentava della tardività del ricorso in riassunzione depositato dall’appellante, chiedendo la conseguente estinzione del giudizio.
Il Collegio ha infatti affermato che il termine perentorio per la riassunzione del giudizio, interrottosi a causa di morte, radiazione o sospensione del procuratore, decorre non già dal momento in cui l’evento interruttivo si verifica, ma da quello in cui la parte ne abbia conoscenza legale, e quindi a seguito di dichiarazione, notificazione, certificazione dell’evento ovvero di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo – per converso – sufficiente la conoscenza acquisita aliunde da una delle parti.
Pertanto, l’atto in riassunzione doveva considerarsi tempestivo anche se poi l’appello è stato rigettato nel merito con conferma della sentenza di primo grado.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GIUDIZIO DI RINVIO: LA MANCATA RIASSUNZIONE DETERMINA L’ESTINZIONE DELL’INTERO GIUDIZIO
LA MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO EX ART. 392 CPC NON DETERMINA LA CADUCAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 07.02.2012 | n.1680
PROCESSO CIVILE: LA MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO (POST CASSAZIONE) DETERMINA L’ESTINZIONE DELL’INTERO PROCESSO EX ART. 393 CPC
IL PRINCIPIO DI DIRITTO ESPRESSO DAL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ SARÀ VINCOLANTE ANCHE IN CASO DI RIPROPOSIZIONE EX NOVO DELLA DOMANDA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gianniti | 21.09.2023 | n.26970
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