In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecutivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso.
Pertanto, avverso il provvedimento di assegnazione delle somme il debitore esecutato deve esperire il rimedio tipico previsto dal legislatore, ossia l’opposizione ex art. 512 cpc.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Di Lorenzo – Rel. Elefante, con la sentenza n. 5440 del 22 dicembre 2023.
Il caso di specie riguarda l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso, ex 702 bis, ritenendo che: “le doglianze aventi ad oggetto l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione avrebbero dovuto essere fatte valere con i rimedi previsti dall’ordinamento avverso il predetto provvedimento. In particolare, avverso il provvedimento di assegnazione delle somme il debitore esecutato deve esperire il rimedio tipico previsto dal legislatore ossia l’opposizione ex art. 512 cpc.”
La questione posta al vaglio della Corte di seconde cure, dunque, è se sia esperibile l’azione di ripetizione dell’indebito da parte dell’esecutato che abbia erroneamente pagato in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione, non avendo esperito i rimedi oppositivi del procedimento di esecuzione.
Secondo il Collegio la risposta non può che essere negativa, in quanto avverso il provvedimento di assegnazione delle somme il debitore esecutato deve esperire il rimedio tipico previsto dal legislatore, confermando in tal modo la sentenza di primo grado.
Nel passaggio motivazionale si legge, nel richiamare precedente giurisprudenza di legittimità, che “La ratio della stabilità della distribuzione e la preclusione all’esercizio delle azioni restitutorie non si basa sulla particolare efficacia del progetto, ma trova piuttosto fondamento nella considerazione che gli interessati hanno l’onere di difendersi compiutamente nel corso del processo esecutivo, utilizzando gli strumenti giuridici che l’ordinamento mette a loro disposizione. Dall’ affermazione della definitività dell’assetto di interessi creato con il provvedimento che chiude la procedura esecutiva, consegue, da un lato, che l’acquisto effettuato dal terzo aggiudicatario sia in ogni caso definitivo e sottratto ad eventuali contrasti tra debitore e creditore, a salvaguardia della funzionalità del sistema stesso delle vendite forzate, dall’altro he il soggetto espropriato non possa esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità, per motivi sostanziali, dell’esecuzione forzata.”
E ancora, insistendo con il suddetto richiamo, la Corte precisa che tali “Affermazioni non cozzano con la tutela del debitore che abbia invece tempestivamente attivato le sue difese, pendente la procedura esecutiva e prima della sua conclusione, proponendo le opposizioni esecutive e chiedendo, senza ottenerla, la sospensione dell’esecuzione: se l’affermazione favorevole al debitore giunge, con l’accoglimento della opposizione, dopo la chiusura della procedura esecutiva con la distribuzione del ricavato, potrà ottenere all’interno dell’opposizione all’esecuzione il risarcimento del danno nei confronti del creditore che abbia agito senza la normale prudenza, ex art. 96 secondo comma c.p.c., e potrà agire nei suoi confronti con l’azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c. Infatti, qualora il debitore abbia fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per evitare che la procedura esecutiva giungesse al suo termine, proponendo l’opposizione e chiedendo la sospensione dell’esecuzione al g.e. senza ottenerla, dando poi corso alla fase di merito dell’opposizione con esito a sé favorevole, ferma l’aggiudicazione del bene al terzo, il debitore stesso ha diritto a rivalersi sul ricavato e ad essere eventualmente risarcito del danno.”
Dunque, la circostanza che nella procedura esecutiva l’appellante non sia opposta all’ordinanza di assegnazione, non avendo la debitrice esecutata compiuto alcunchè per evitare l’erronea esecuzione in suo danno, in ragione della stabilità dell’assetto d’interessi esitato al termine della procedura, ha fatto si che le fosse preclusa ogni azione, quale la ripetizione d’indebito, volta a conseguire una modifica del raggiunto assetto d’interessi.
Per tali motivi, l’appello è stato rigettato, la sentenza confermata e le spese di lite compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA: LA MANCATA OPPOSIZIONE EX ART.512 C.P.C. ESCLUDE L’AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO
IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELLESECUZIONE RENDE IRREVOCABILI LE ASSEGNAZIONI
Sentenza | Corte di Appello di Genova, III sezione civile | 15.01.2014 | n.40
ESECUZIONE: LE SENTENZE SULLE CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE SONO SEMPRE INAPPELLABILI
TALI OPPOSIZIONI AL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE VANNO INTRODOTTE E TRATTATE NELLE FORME DI CUI ALL’ART. 617 C.P.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo | 15.09.2020 | n.19122
ESECUZIONE FORZATA: OPPOSIZIONE INAMMISSIBILE SE PROPOSTA DOPO CHE SIA STATA DISPOSTA LA VENDITA O L’ASSEGNAZIONE
POSSIBILE SOLO SE FONDATA SU FATTI SOPRAVVENUTI OVVERO QUANDO L’OPPONENTE DIMOSTRI DI CAUSA NON IMPUTABILE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Ferramosca – Rel. Lauropoli | 10.05.2023
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